a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione V Penale, sentenza n. 34809 del 26.09.2025 pubblicata il 27.10.2025

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34809 pubblicata il 27 ottobre 2025, nel rigettare il ricorso ha chiarito che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento.

La questione trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trieste che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di (…) in qualità di amministratore di diritto, dal 2011 al 2014, nonché liquidatore, da gennaio 2014 a maggio 2015, della (…) s.r.l., dichiarata fallita nel 2017, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice per avere aggravato il dissesto della predetta società, astenendosi dal richiedere il fallimento. Avverso tale decisione aveva proposto ricorso per Cassazione l’imputato.

Secondo la Suprema Corte, è sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza. È, dunque, l’effettiva offesa alla conservazione dell’integrità del patrimonio dell’impresa, costituente la garanzia per i creditori della medesima (v. Corte cost., ord. n. 268 del 1989), che funge da parametro della concreta applicazione della norma incriminatrice e consente di configurare il reato in esame come di pericolo concreto. Tuttavia, la dichiarazione di fallimento, pur costituendo una condizione oggettiva di punibilità, rientra tra le condizioni consistenti in accadimenti che, presupponendo una condotta già offensiva del bene protetto, non accentrano su se stesse l’intera offesa, ma, aggravandola o comunque rendendola attuale, rendendo opportuna la punibilità di un fatto già di per sé offensivo.

Gli Ermellini hanno, infine, richiamato la costante giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta c.d. “riparata”, che si configura determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno.


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BANCAROTTA FRAUDOLENTA: IL NESSO CAUSALE TRA I FATTI DI DISTRAZIONE ED IL FALLIMENTO NON E’ NECESSARIO