a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I Penale, ordinanza n. 35369 del 23.09.2026, depositata il 05.10.2026
La Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35369 depositata il 5 ottobre 2026, ha qualificato come opposizione il ricorso proposto avverso il decreto con cui il Tribunale di Roma – Sezione Misure di prevenzione aveva dichiarato de plano inammissibile un’istanza relativa allo stato giuridico ed alla destinazione di un immobile, disponendo la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale.
La questione sottoposta alla Suprema Corte riguardava un immobile già oggetto di sequestro, confisca, dissequestro e revoca della confisca nell’ambito del procedimento di prevenzione n. (…). Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendola mera riproposizione di una richiesta già rigettata ai sensi dell’art. 666, c. 2, c.p.p., con ordinanza del 17 febbraio 2023. L’interessato ricorreva per cassazione con un unico motivo, lamentando che tale ordinanza fosse stata adottata senza contraddittorio nei suoi confronti e che la declaratoria de plano fosse illegittima.
La Suprema Corte ha precisato che l’istanza non introduceva una domanda estranea alla fase esecutiva, ma sollecitava il giudice funzionalmente competente in materia di misure di prevenzione patrimoniali a pronunciarsi sullo stato giuridico e sulla destinazione di un bene già attinto da provvedimenti ablatori e restitutori. Ne consegue l’applicabilità del rito di cui all’art. 667, c. 4, c.p.p.
Richiamando la propria giurisprudenza (Cass., Sez. I, n. 12233 del 26/02/2025, Petrazzuolo, Rv. 288563-01), la Corte ha affermato il principio secondo cui “l’ordinanza adottata de plano e senza formalità di procedura è impugnabile mediante opposizione davanti allo stesso giudice che l’ha emessa non soltanto quando definisce la questione nel merito, ma anche quando dichiara l’istanza inammissibile, non trovando applicazione la diversa disciplina generale dettata dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che prevede il ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità”. Quanto alla ratio, la Corte ha evidenziato che “la qualificazione del provvedimento come declaratoria di inammissibilità non muta, dunque, il regime impugnatorio quando esso sia stato emesso nell’ambito delle materie regolate dal rito speciale”. Diversamente, secondo la Corte, si produrrebbe “una irragionevole divaricazione dei rimedi, fondata non sulla materia trattata e sul rito applicabile, ma sul contenuto formale del provvedimento, con conseguente elusione della funzione propria dell’opposizione”.
La Corte ha, quindi, disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, stabilendo che:
- nelle materie soggette al rito di cui all’art. 667, c. 4, c.p.p., il decreto emesso de plano, anche se dichiara l’inammissibilità, si impugna con opposizione davanti allo stesso giudice, non con ricorso immediato per cassazione;
- il ricorso erroneamente proposto non è dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione, in applicazione del principio di conservazione degli atti;
- il Tribunale dovrà provvedere sull’opposizione “nelle forme di legge, previa instaurazione del contraddittorio”.

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