a cura di Rossella Ceccarini

Le nuove Istruzioni UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette: quadro organico, qualità della SOS e percorso valutativo del segnalante

Con il Quaderno dell’antiriciclaggio “Rassegna normativa” relativo al I semestre 2026, pubblicato nell’ottobre 2026, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha dedicato un ampio approfondimento alle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, emanate con Provvedimento del 18 dicembre 2025 ed applicabili dal 1° luglio 2026. Il documento chiarisce che tali Istruzioni “sostituiscono integralmente il precedente Provvedimento del 4 maggio 2011” e sono volte a supportare i segnalanti nella collaborazione attiva AML/CFT, “nell’ottica di accrescerne la qualità, in coerenza con gli indicatori di anomalia pubblicati dalla UIF il 12 maggio 2023”.

La Premessa del Quaderno evidenzia che dal 1° luglio 2026 si applicano le nuove Istruzioni emanate dalla UIF, le quali “definiscono un quadro organico di riferimento che accompagna i soggetti obbligati dalla rilevazione delle operazioni sospette alla loro rappresentazione nella segnalazione”. Nella medesima prospettiva, il documento sottolinea che l’ampliamento del patrimonio informativo deve accompagnarsi a “un costante miglioramento della qualità delle segnalazioni”, così da mantenere elevata la capacità di intercettare possibili attività illecite ed evitare “invii di carattere difensivo, ridondanti o non sostenuti da un’adeguata valutazione da parte dei segnalanti”.

Sul piano sistematico, il Quaderno ricostruisce l’evoluzione della disciplina delle SOS, dalle prime disposizioni del d.l. n. 143/1991 sino al d.lgs. n. 231/2007 ed al Provvedimento UIF del 4 maggio 2011, mettendo in rilievo il progressivo rafforzamento del ruolo della FIU nazionale. In particolare, l’approfondimento segnala che il d.lgs. n. 90/2017, attuativo della Quarta Direttiva antiriciclaggio, ha attribuito espressamente alla UIF il potere di emanare istruzioni “per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni”, così consentendo di supportare i soggetti obbligati anche nella fase di individuazione del sospetto e non soltanto nella sua rappresentazione. Quanto all’architettura del nuovo Provvedimento, dopo una premessa e disposizioni preliminari, esso si articola in tre parti. La Parte prima è dedicata ai “Principi e regole della collaborazione attiva” e raccoglie le regole concernenti l’individuazione delle anomalie, il loro esame e la segnalazione delle operazioni sospette; la Parte seconda riguarda gli “Adempimenti organizzativi” dei destinatari non vigilati; la Parte terza disciplina il “Portale Infostat-UIF e segnalazione”. Il Quaderno precisa che le Istruzioni “escludono ogni forma di automatismo decisionale, riaffermando la centralità di una valutazione complessiva, contestualizzata e motivata delle anomalie rilevate”. Un passaggio centrale dell’approfondimento concerne il processo valutativo che conduce alla SOS. Il documento configura, infatti, la segnalazione come il risultato di “un percorso logico-valutativo che muove dall’individuazione delle anomalie, prosegue con gli approfondimenti e le riflessioni del caso e si conclude con la rappresentazione del sospetto”. Le anomalie possono emergere in sede di adeguata verifica, nel corso del rapporto o delle operazioni, sulla base delle informazioni ottenute nell’attività istituzionale o professionale, nonché da fonti informative aggiuntive, “incluse quelle pubblicamente accessibili, purché attendibili, indipendenti e aggiornate”. Il Quaderno insiste sul fatto che la ricorrenza di un indicatore di anomalia o l’esito di una regola informatica non determinano automaticamente l’insorgenza dell’obbligo segnaletico. L’individuazione di un’anomalia, infatti, “non corrisponde di per sé alla formazione di un sospetto ma determina l’avvio di una fase di approfondimento, volta a verificarne la fondatezza e la rilevanza”. In questa fase, il sospetto si fonda sull’“apprezzamento professionale di circostanze oggettive e soggettive” che, nel loro insieme, prospettino una possibile connessione dell’operatività osservata con fenomeni di riciclaggio, reati presupposto, finanziamento del terrorismo o finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Sotto il profilo qualitativo, la Rassegna attribuisce alla SOS una precisa “valenza strategica”, chiarendo che essa “non deve essere concepita come mera comunicazione di dati in adempimento formale di un obbligo di legge”, ma come “strumento di intelligence finanziaria destinato ad alimentare le attività di analisi e di approfondimento svolte dall’Unità”. I requisiti di qualità della segnalazione vengono individuati nella pertinenza, completezza, chiarezza, tempestività ed attendibilità delle informazioni trasmesse. In particolare, il documento sottolinea che sono da evitare “meri approcci compilativi, quali l’elencazione di tutte le operazioni anche di importo poco rilevante o non collegate all’operatività ritenuta sospetta”. Di rilievo è anche il ruolo della componente descrittiva in forma libera, che il Quaderno individua come lo spazio nel quale il segnalante deve “esplicitare il percorso valutativo che ha condotto alla formulazione del sospetto” ed inserire soggetti, operazioni e collegamenti “in un quadro organico”. Le informazioni strutturate, la narrativa e gli allegati “non rappresentano componenti autonome e isolate, ma concorrono alla rappresentazione complessiva del contesto individuato”. L’approfondimento dedica, inoltre, specifica attenzione alla tempestività della collaborazione attiva, ricordando che l’art. 35 d.lgs. n. 231/2007 non prevede un termine fisso ma richiede che la segnalazione sia inviata “senza ritardo”. Viene, infine, valorizzata la riservatezza del procedimento segnaletico, che costituisce “uno dei pilastri della collaborazione attiva” e si estende non solo al contenuto della segnalazione, ma anche alle attività istruttorie e decisionali che la precedono.


Visualizza documento

LE NUOVE ISTUZIONI UIF
Tag: