ESCLUSO DALLA STAZIONE APPALTANTE L’OPERATORE INAFFIDABILE PER GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

ESCLUSO DALLA STAZIONE APPALTANTE L’OPERATORE INAFFIDABILE PER GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

La Sezione Prima del T.A.R. per la Sardegna, con la sentenza n. 204 depositata l’11 marzo 2024, ha stabilito che, in ordine agli eventi potenzialmente oggetto di iscrizione, l’Autorità è chiamata unicamente a valutare la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario informatico, nonché l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dall’annotazione, giammai potendo sostituirsi alle stazioni appaltanti nella valutazione circa la portata escludente, in concreto, dell’evento iscritto.

LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO IN MERITO ALLA CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE DEL GIUDICE DELEGATO EX ART. 108 LEGGE FALLIMENTARE

LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO IN MERITO ALLA CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE DEL GIUDICE DELEGATO EX ART. 108 LEGGE FALLIMENTARE

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7337 del 12 dicembre 2023, depositata in data 19 marzo 2024, si sono pronunciate in tema di esercizio del potere purgativo del giudice delegato ex art. 108 l. fall., affermando il seguente principio: “Nel sistema della legge fallimentare l’art. 108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l’espletamento della liquidazione concorsuale dell’attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell’art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell’interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; mentre è da escludere che la norma possa essere applicata – e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato – nei diversi casi in cui il curatore agisca nell’ambito dell’art. 72, ultimo comma, legge fall. quale semplice sostituto del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita”.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI: LEGGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI PROROGA DELLE MISURE PROTETTIVE

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI: LEGGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI PROROGA DELLE MISURE PROTETTIVE

Il Tribunale di Piacenza si è pronunciato su un reclamo proposto avverso la proroga ex art. 19, comma 5, CCII delle misure protettive, già confermate in precedenza con ordinanza ex art. 4 CCII, per mancata acquisizione del parere dell’esperto e ha specificato la valutazione di merito che va operata per la concessione o meno di detta proroga.

DANNO AMBIENTALE E BONIFICHE: IL CONSIGLIO DI STATO SI ESPRIME SUGLI OBBLIGHI GRAVANTI SUL PROPRIETARIO DI UN’AREA INQUINATA

DANNO AMBIENTALE E BONIFICHE: IL CONSIGLIO DI STATO SI ESPRIME SUGLI OBBLIGHI GRAVANTI SUL PROPRIETARIO DI UN’AREA INQUINATA

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1110 depositata il 02.02.2024 ha stabilito che, alla stregua del principio “chi inquina paga”, l’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica, di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) e p), d.lgs. n. 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall’art. 253 d.lgs. n. 152/2006, in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare.

INFORMATIVA ANTIMAFIA E TERMINE PER PROVVEDERE SULLE ISTANZE DI AGGIORNAMENTO

INFORMATIVA ANTIMAFIA E TERMINE PER PROVVEDERE SULLE ISTANZE DI AGGIORNAMENTO

Con la sentenza n. 2260 depositata l’8 marzo 2024, la Sezione Terza del Consiglio di Stato, in tema di aggiornamento dell’informativa antimafia, ha stabilito che deve escludersi che, nell’attuale sistema normativo, l’obbligo di concludere i procedimenti amministrativi positivizzato dall’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 («[o]ve il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso), fondamentale in un sistema amministrativo moderno retto dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre che ispirato al rispetto dei principi di collaborazione e buona fede reciproca tra amministrazione e cittadini, possa ritenersi sganciato dall’altrettanto fondamentale predeterminazione in via legale o regolamentare del relativo termine finale, come reso palese, del resto, dal tenore dell’art. 2, comma 2, della medesima legge, in forza del quale, «[n]ei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni».

ANTIRICICLAGGIO E TITOLARE EFFETTIVO: LA GUIDA FATF-GAFI

ANTIRICICLAGGIO E TITOLARE EFFETTIVO: LA GUIDA FATF-GAFI

A seguito delle revisioni del febbraio 2023 della Raccomandazione 25 del GAFI sulla proprietà effettiva e la trasparenza degli accordi giuridici, il GAFI ha aggiornato le sue linee guida basate sul rischio per questa Raccomandazione. La Guida integra le linee guida esistenti sulla Raccomandazione 24 sulle persone giuridiche e mira ad aiutare le parti interessate dei settori pubblico e privato ad attuare i nuovi requisiti in modo più efficace.

PER IL TRIBUNALE DI PERUGIA L’ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA E’ APPLICABILE ANCHE ALLE PERSONE GIURIDICHE

PER IL TRIBUNALE DI PERUGIA L’ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA E’ APPLICABILE ANCHE ALLE PERSONE GIURIDICHE

Il Tribunale di Perugia, con l’ordinanza emessa il 7 febbraio 2024, ha ritenuto ammissibile la messa alla prova per l’ente collettivo rimettendo in discussione l’applicabilità dell’istituto agli enti incolpati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14840 del 2023.

RIPARTIZIONE DI COMPETENZA IN ORDINE ALL’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I DIRITTI PERSONALI DEL SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA E DELLA SUA FAMIGLIA

RIPARTIZIONE DI COMPETENZA IN ORDINE ALL’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I DIRITTI PERSONALI DEL SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA E DELLA SUA FAMIGLIA

La Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con l’ordinanza n. 10106 del 21 febbraio 2024 depositata l’8 marzo 2024, preso atto della successione di norme in materia, ha rilevato che oggi, pur essendo attribuito al giudice delegato il potere di ordinare lo sgombero all’atto del sequestro dell’abitazione del fallito (prima affidato al tribunale), è il collegio e non più il giudice delegato a dover provvedere all’opposizione a norma dell’art. 47, comma 2, l. fall.

RILEVANZA SINTOMATICA DEI RAPPORTI COMMERCIALI O ASSOCIATIVI TRA IMPRESE ED INTERDITTIVA ANTIMAFIA

RILEVANZA SINTOMATICA DEI RAPPORTI COMMERCIALI O ASSOCIATIVI TRA IMPRESE ED INTERDITTIVA ANTIMAFIA

Con la sentenza n. 2160 dell’11 gennaio 2024 depositata il 5 marzo 2024 la Terza Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito alla richiesta di riforma della sentenza emessa dal T.A.R. dell’Emilia Romagna (Sezione Prima) resa sul ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento mediante il quale la Prefettura di Modena aveva respinto l’istanza di rinnovo nell’elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la medesima e del provvedimento mediante il quale la Prefettura di Modena aveva confermato il diniego di iscrizione nella “white list” irrogato nonché dell’atto mediante il quale la Prefettura di Modena in seguito alla richiesta di nuova iscrizione nella “white list” formulata da (…) aveva comunicato la vigenza del provvedimento interdittivo antimafia.

REATO DI MILLANTATO CREDITO: CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI, INFORMAZIONE N. 2 DEL 29.02.2024

REATO DI MILLANTATO CREDITO: CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI, INFORMAZIONE N. 2 DEL 29.02.2024

Con informazione provvisoria n. 02/2024 del 29 febbraio 2024 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno risolto la questione relativa alla continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma 2, c.p. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata l. n. 3/2019.