BANCAROTTA FRAUDOLENTA: AI FINI DELLA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DI FATTO VALGONO GLI “INDICATORI DI CAPACITA’ GESTIONALE”

BANCAROTTA FRAUDOLENTA: AI FINI DELLA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DI FATTO VALGONO GLI “INDICATORI DI CAPACITA’ GESTIONALE”

La Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12715 del 7 dicembre 2023 depositata il 27 marzo 2024, ha stabilito che in tema di bancarotta fraudolenta, ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, può essere valorizzato l’esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione o anche soltanto di alcuni di essi, secondo una valutazione degli “indicatori di capacità gestionale” dei quali spetta al giudice di merito valutare la pregnanza in concreto.

IL REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA IMPROPRIA DA REATO SOCIETARIO

IL REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA IMPROPRIA DA REATO SOCIETARIO

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3197 del 13 settembre 2023 depositata il 26 gennaio 2024 ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione del disposto dell’art. 223, comma 2, n. 1), l. fall. con particolare riferimento alla fattispecie di causazione o di aggravamento del dissesto, determinata dalla condotta illecita di cui all’art. 2621 c.c., in tema di false comunicazioni sociali.

IL REVISORE CONTABILE: FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E BANCAROTTA SOCIETARIA

IL REVISORE CONTABILE: FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E BANCAROTTA SOCIETARIA

La Sezione Quinta della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47900 depositata il 30.11.2023, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Milano assolvendo il revisore contabile dal reato di concorso nel delitto di bancarotta impropria da reato societario enunciando il seguente principio di diritto: «La fattispecie del falso nelle relazioni dei revisori non ha attinenza né con l’art. 2621 c.c. né con l’art. 223 comma secondo, n. 1, L.F. e, per tale ragione, non può ex se rappresentare una modalità di concorso nei ridetti reati propri, pena la torsione dei principi di legalità e di tipicità».

AUTORICICLAGGIO: IL REIMPIEGO DELLE DISPONIBILITA’ DELLA FALLITA IN ALTRE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI

AUTORICICLAGGIO: IL REIMPIEGO DELLE DISPONIBILITA’ DELLA FALLITA IN ALTRE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI

La Sezione Quinta Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 45285 del 03.10.2023 pubblicata il 09.11.2023 ha ribadito che, come affermato dalla giurisprudenza della medesima Corte, alla quale lo stesso Collegio ritiene di conformarsi, “sussiste concorso tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di autoriciclaggio nel caso in cui alla condotta distrattiva di somme di denaro faccia seguito un’autonoma attività dissimulatoria

GLI ASPETTI DELLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE

GLI ASPETTI DELLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE

La Sezione V della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40446 del 21 settembre 2023 pubblicata in data 4 ottobre 2023, ha annullato la decisione impugnata rinviando ad altra sezione della Corte di appello, affermando che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la disposizione incriminatrice di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. “Legge fallimentare”) disegna due fattispecie alternative, una c.d. “specifica” (aver sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili) e una c.d. “generale” (averli tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari e del patrimonio della fallita).