L’11 febbraio 2025 è stato presentato l’Indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International, che classifica 180 paesi al mondo in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico utilizzando dati provenienti da 13 fonti esterne. I punteggi riflettono le opinioni degli esperti.
LEGITTIMITA’ DEL “LICENZIAMENTO” INTIMATO DALL’AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
INCOSTITUZIONALE, PERCHE’ SPROPORZIONATA, LA CONFISCA OBBLIGATORIA DEI BENI UTILIZZATI PER COMMETTERE REATI SOCIETARI (ART. 2641 C.C.)

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 7 depositata il 4 febbraio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, comma 2, c.c. nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato e, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, comma 1, c.c., limitatamente alle parole “e dei beni utilizzati per commetterlo”.
INDETERMINATEZZA DEL CAPO D’IMPUTAZIONE E RESPONSABILITA’ EX. LGS. N. 231/01

Con l’ordinanza depositata il 16 ottobre 2024, il Tribunale di Biella ha accolto l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa e ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio in un procedimento per reati connessi alla responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/01, evidenziando profili fondamentali in relazione all’indeterminatezza del capo d’imputazione ed alla prova della colpa di organizzazione.
PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
DOVERI DEL DEBITORE NELLE PROCEDURE DI CRISI: ” ATTI DI FRODE” E VIOLAZIONE DEL DOVERE DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA “DURANTE I PROCEDIMENTI”

La Sezione Quinta del Tribunale di Firenze, con la sentenza emessa in data 8 gennaio 2025, ha omologato il concordato preventivo proposto da una società escludendo la commissione, da parte dell’amministratore, di “atti di frode” secondo il disposto dell’art. 106 CCII, seppur rilevanti sotto il diverso profilo del dovere di correttezza e buona fede stabilito dall’art. 4 CCII.
RESPONSABILITA’ PENALE DEL CONSULENTE FISCALE NELLA REALIZZAZIONE DI MODELLI FRAUDOLENTI
OIV: PUBBLICATO IL DISCUSSION PAPER N. 1/2025 “LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE IN CRISI”
ASSEMBLEA E INSEDIAMENTO COMITATO SCIENTIFICO
DELITTI DI CORRUZIONE. IL SISTEMA INTEGRATO DI PREVENZIONE E CONTRASTO IN ITALIA E IN EUROPA
MODELLI DI CYBERSECURITY E PREVENZIONE DEI CYBER CRIMES
CONDANNA PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E MISURE DI PREVENZIONE

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 404 depositata il 21 gennaio 2025, ha affermato che, stante il tenore testuale dell’art. 67, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, gli effetti interdittivi propri delle misure di prevenzione sono fatti discendere in via automatica dalla presenza di condanne definitive o non definitive, purché confermate in grado di appello, per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. I reati indicati da tale articolo sono considerati dal legislatore quali aventi una specifica valenza nel contrasto alla criminalità organizzata in quanto, per tali reati, si attribuiscono le funzioni di pubblico ministero ai magistrati addetti alla direzione distrettuale antimafia.
CRISI D’IMPRESA: INIBITORIA ALLE BANCHE DELLA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI ED AL CRIF

TRIBUNALE DI CROTONE, Sezione Civile, Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali, ordinanza del 04.01.2025. Il Tribunale di Crotone, con l’ordinanza emessa il 4 gennaio 2025, ha accolto la richiesta del ricorrente che, con ricorso ex artt. 18 e 19 C.C.I.I., aveva chiesto di confermare le misure protettive di legge e di adottare la misura cautelare consistente nell’inibitoria all’istituto di credito della facoltà di segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi od al CRIF della posizione della medesima ricorrente, la quale aveva omesso il versamento di una rata semestrale del mutuo a suo tempo ottenuto.
D.LGS. N. 50/2016 E MISURE DI «SELF CLEANING»
INTERDITTIVA ANTIMAFIA: LEGAMI FAMILIARI RILEVANTI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO
EBA: PUBBLICATE LE NUOVE LINEE GUIDA SULLA GESTIONE DEI RISCHI ESG

Il 9 gennaio 2025 sono state pubblicate dall’European Banking Authority (EBA) le Linee guida definitive sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), che stabiliscono i requisiti per gli enti per l’identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi ESG, come richiesto dalla Direttiva 2013/36/UE (CRD), anche attraverso piani volti a garantirne la resilienza nel breve, medio e lungo termine.