A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione VI Penale, sentenza n. 21126 del 30.03.2023, depositata il 17.05.2023

La Sezione Sesta Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21126 del 30.03.2023 depositata in data 17.05.2023, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata affermando il seguente principio di diritto: “in tema di misure di confisca di prevenzione di quote di beni indivisibili, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di assegnazione formulata dal terzo comproprietario in buona fede, non è necessario che questo sia titolare di una quota maggioritaria del bene né tantomeno l’accordo con l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati”.

La Suprema Corte è stata chiamata a decidere su un ricorso promosso avverso un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, che ha investito quote indivise dei beni di cui sono comproprietari i due ricorrenti e, specificamente, la metà del terreno di cui è comproprietario (…) e i due terzi del compendio immobiliare di cui è comproprietario (…). Il decreto impugnato, nel ritenere detti beni indivisibili, ha rigettato le istanze di assegnazione formulate da entrambi i ricorrenti, sulla base di un duplice ordine di ragioni: a) la mancanza di accordo tra le parti; b) la circostanza che nessuno dei due ricorrenti fosse titolare della quota di maggioranza. Hanno proposto ricorso per cassazione i due ricorrenti deducendo la violazione dell’art. 48 d.lgs. n 159/2011, il travisamento della prova nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

La Sesta Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 21126 ha affermato che il Tribunale di Reggio Calabria è incorso nella violazione dell’art. 48, comma 7-ter, del citato d.lgs.

Secondo gli Ermellini tale norma contempla, infatti, quattro possibili soluzioni della procedura: a) la divisione del bene confiscato; b) l’assegnazione, su istanza di uno o più partecipanti in buona fede alla comunione, del bene immobile indivisibile con versamento dei conguagli; c) se non è chiesta l’assegnazione, la vendita o, in alternativa, l’acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato con versamento agli altri partecipanti alla comunione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale; d) l’acquisizione del bene a titolo gratuito al patrimonio dello Stato nel caso in cui il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede. Nella fattispecie in esame, dovendosi ritenere implicitamente accertata dal provvedimento impugnato, che nulla dice al riguardo, la buona fede dei ricorrenti, viene in rilievo la fattispecie sub b). La norma prevede, al riguardo, che, qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l’assegnazione del bene oggetto di divisione, versando un conguaglio in favore degli aventi diritto nella misura determinata dal perito designato dal tribunale. Quando tale assegnazione è richiesta da più partecipanti alla comunione, la norma prevede che si privilegi nell’assegnazione il titolare della quota maggiore o l’assegnazione in favore di più partecipanti se questi lo chiedono congiuntamente. Nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, l’assegnazione sia richiesta solo da uno dei partecipanti alla comunione, la norma non richiede affatto, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Reggio Calabria, che l’istante sia titolare di una quota maggioritaria del bene, né, tantomeno, un accordo tra le parti, rilevando, ai fini della quantificazione del conguaglio, il valore determinato dal perito nominato dal tribunale (in relazione al quale, sulla base di specifiche censure delle parti, il giudice potrà, eventualmente, disporre ulteriori approfondimenti).


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CONFISCA DI PREVENZIONE – IN CASO DI BENE INDIVISIBILI IL COMPROPRIETARIO PUO’ CHIEDERNE L’ASSEGNAZIONE ANCHE SE NON E’ TITOLARE DI QUOTA MAGGIORITARIA

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