A cura di Rossella Ceccarini

Il Consiglio dell’Unione Europea il 12 aprile 2024 ha adottato una Direttiva che stabilisce norme minime a livello dell’UE in materia di reperimento, identificazione, congelamento, confisca e gestione di beni di origine criminale in relazione a un’ampia gamma di reati. Tale direttiva era stata proposta dalla Commissione nel dicembre 2022, al fine di limitare l’elusione delle misure restrittive e rafforzarne l’applicazione, ed è stata approvata dal Parlamento Europeo nel marzo 2024. L’entrata in vigore avverrà il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Gli Stati membri avranno 12 mesi per recepire le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale.

Con l’approvazione della Direttiva, gli Stati membri dovranno garantire che la violazione delle misure restrittive dell’UE sia punibile con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, diverse a seconda del reato. La violazione intenzionale delle misure restrittive dovrà comportare la detenzione quale pena massima. Chi viola le misure restrittive dell’UE potrà essere soggetto anche a sanzioni pecuniarie. Le persone giuridiche potranno essere ritenute responsabili anche qualora un reato sia commesso da una persona che occupa una posizione preminente in seno alla propria organizzazione. In tali casi, le sanzioni potranno comprendere l’interdizione all’esercizio dell’attività commerciale e il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività economiche. Gli Stati membri saranno dotati di strumenti migliori per combattere la criminalità organizzata e i profitti illeciti a essa associati. La direttiva obbligherà inoltre i paesi dell’UE a garantire che le autorità dispongano delle risorse necessarie per le loro attività. Le norme si applicheranno anche alla violazione delle sanzioni.

La Direttiva prevede che gli Stati membri consentano il congelamento e, in caso di condanna definitiva, la confisca di beni strumentali e proventi derivanti da un reato e produca un vantaggio economico considerevole. Dovranno inoltre essere adottate norme che consentano di confiscare beni di valore corrispondente ai proventi di un reato. Qualora vi sia cessione a terzi di beni di origine criminosa o criminale di pari valore, sarà possibile la confisca se il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione aveva lo scopo di evitare la confisca. Gli uffici per la gestione dei beni saranno designati dagli Stati membri e gestiranno direttamente i beni congelati o confiscati o forniranno sostegno ad altri organismi competenti. Si prevede inoltre la vendita dei beni congelati, a determinate condizioni e anche prima della confisca definitiva, ad esempio se tali beni sono deteriorabili.

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CRIMINALITA’ ORGANIZZATA: IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA APPROVA LA DIRETTIVA UE RIGUARDANTE IL RECUPERO E LA CONFISCA DEI BENI
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