A cura di Rossella Ceccarini

Nella seduta del 17 maggio 2023, l’Aula del Senato ha approvato, in via definitiva, il testo del disegno di legge di modifica del processo penale, nella versione che aveva già ottenuto il via libera della Camera il 14 marzo 2023.

Il provvedimento, all’art. 1, amplia il novero dei reati perseguibili d’ufficio, includendovi tutti i reati per i quali siano contestate le aggravanti: – della finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, di cui all’art. 270-bis.1, comma 1, c.p.; – derivante dall’aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, di cui all’art. 416-bis.1, comma 1, c.p.

Inoltre, il delitto di lesioni personali viene espressamente incluso fra i delitti per i quali il Codice antimafia prevede la procedibilità d’ufficio qualora lo stesso risulti aggravato per essere stato commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione (art. 2).

Il successivo art. 3 riguarda le modifiche all’arresto obbligatorio in flagranza per i delitti perseguibili a querela. L’arresto deve essere eseguito anche in mancanza di querela nelle ipotesi in cui la persona offesa non risulti presente o prontamente rintracciabile. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di 48 ore dall’arresto oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l’arrestato viene rimesso immediatamente in libertà. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria, in tali frangenti, saranno tenuti ad effettuare, con tempestività, ogni utile ricerca della persona offesa.


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AGGRAVANTE MAFIOSA: VIA LIBERA DEFINITIVO AL DDL SU PROCEDIBILITA’ D’UFFICIO E ARRESTO IN FLAGRANZA
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