CONFISCA DI PREVENZIONE – IN CASO DI BENE INDIVISIBILI IL COMPROPRIETARIO PUO’ CHIEDERNE L’ASSEGNAZIONE ANCHE SE NON E’ TITOLARE DI QUOTA MAGGIORITARIA

CONFISCA DI PREVENZIONE – IN CASO DI BENE INDIVISIBILI IL COMPROPRIETARIO PUO’ CHIEDERNE L’ASSEGNAZIONE ANCHE SE NON E’ TITOLARE DI QUOTA MAGGIORITARIA

La Sezione Sesta Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21126 del 30.03.2023 depositata in data 17.05.2023, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata affermando il seguente principio di diritto: “in tema di misure di confisca di prevenzione di quote di beni indivisibili, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di assegnazione formulata dal terzo comproprietario in buona fede, non è necessario che questo sia titolare di una quota maggioritaria del bene né tantomeno l’accordo con l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati”.