a cura di Rossella Ceccarini
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Civile, ordinanza n. 9879 del 26.11.2025 depositata il 16.04.2026
La Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9879 del 26 novembre 2025 depositata il 16 aprile 2026, ha chiarito che, in caso di sequestro o confisca, gli amministratori giudiziari subentrano al curatore fallimentare e possono esercitare tutte le azioni – anche quella di simulazione – funzionali alla conservazione ed al recupero dei beni.
La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguarda un ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello di Salerno che aveva confermato la decisione del Tribunale di Salerno. La vicenda trae origine da una serie di trasferimenti immobiliari effettuati da una s.r.l. mentre era pendente nei suoi confronti una procedura prefallimentare. Dopo la dichiarazione di fallimento, la curatela aveva agito in giudizio sostenendo che le vendite fossero simulate (o comunque revocabili) perché volte a sottrarre i beni ai creditori. Nel corso del processo erano intervenuti il sequestro e poi la confisca dell’intero patrimonio, con subentro degli amministratori giudiziari. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale aveva accertato la simulazione assoluta del primo atto, ritenendo fittizi anche i successivi trasferimenti, ed aveva disposto la restituzione dei beni. La Corte d’Appello aveva confermato integralmente la decisione. La società acquirente intermedia proponeva ricorso per cassazione contestando, tra gli altri motivi, la legittimazione degli amministratori giudiziari a proseguire l’azione di simulazione. Secondo la ricorrente, infatti, nelle misure di prevenzione l’amministratore giudiziario non assumerebbe la rappresentanza della società e potrebbe agire solo nei casi espressamente previsti dagli artt. 63 e 64 d.lgs. n. 159/2011.
A parere degli Ermellini, la ratio sottesa al complesso delle disposizioni che nell’ambito del d.lgs. n. 159/2011 regolano l’amministrazione giudiziaria dei beni oggetto della misura preventiva patrimoniale è quella di assicurare la gestione, ordinaria e straordinaria, dei beni sottoposti alla misura, attraverso l’operato dell’amministratore giudiziario che agisce sotto le direttive ed il controllo del giudice delegato e, ove necessario, con il supporto dell’Agenzia, al fine di mantenere la consistenza economica e la funzionalità evitando il decremento che potrebbe derivare dal fermo conseguente alla misura di prevenzione e, se possibile, incrementandone la redditività. In questo senso, l’art. 63 d.lgs. n. 159/2011, rubricato “Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro”, dispone che, quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare e che, se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento. L’art. 64 d.lgs. n. 159/2011, rubricato “Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento”, a sua volta stabilisce che il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, deve disporre con decreto reclamabile la separazione dei beni sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all’amministratore giudiziario. La Suprema Corte ha osservato, in proposito, che appare chiaro che l’intento del legislatore nell’ipotesi di sottoposizione a misure di prevenzione patrimoniale di beni, tutti o in parte, ricompresi nell’ambito della massa attiva fallimentare è quello di “evitare che sugli stessi beni concorrano i poteri di gestione sia del curatore – finalizzati alla realizzazione della massa attiva nell’interesse dei creditori del fallito e per la loro soddisfazione – che dell’amministratore giudiziario – volti alla conservazione e gestione del patrimonio nell’interesse dello Stato per l’ipotesi di conferma definitiva della misura –, attribuendo detti poteri a quest’ultimo senza alcun intento di limitarne l’operatività ma riconoscendo allo stesso, in presenza anche di una procedura concorsuale, pure la possibilità di esercitare le azioni che altrimenti solo il curatore avrebbe potuto promuovere, o di subentrare in esse ove già in corso”. Alla luce del disposto delle citate norme non avrebbe, quindi, “alcuna giustificazione logica la riduzione della possibilità di agire in giudizio o di proseguire il giudizio in corso in capo agli amministratori giudiziari”.
Nel caso di specie, pertanto, si deve ritenere che gli amministratori giudiziari della s.r.l. fallita siano legittimamente subentrati al curatore fallimentare della stessa società nell’azione contro (…) s.r.l. e (…) s.r.l. per far valere la simulazione assoluta del contratto di compravendita immobiliare. Si trattava, infatti, di un’azione già introdotta nell’ambito della procedura fallimentare antecedente alla sottoposizione dei beni alla misura preventiva patrimoniale del sequestro – poi seguita dalla confisca –, ex d.lgs. n. 159/2011, quindi facente parte del patrimonio della società “utilizzabile” dagli amministratori giudiziari e comunque esperibile anche dagli amministratori giudiziari ai sensi dell’art. 64, comma 9, e dell’art. 63, comma 8, d.lgs. n. 159/2011. Secondo la Suprema Corte, il curatore fallimentare, quando agisce per la simulazione di un atto del fallito, cumula due legittimazioni: quella del fallito (parte del contratto) e quella dei creditori ex art. 1416 c.c. Con il sequestro e poi la confisca, gli amministratori giudiziari subentrano al curatore e possono proseguire l’azione.

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