a cura di Rossella Ceccarini


Truffa aggravata per erogazioni pubbliche e responsabilità 231: la prescrizione del reato presupposto non esclude la condanna dell’ente

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III Penale, sentenza n. 34744 del 07.07.2026 depositata il 28.09.2026

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34744 depositata il 28 settembre 2026, è tornata a pronunciarsi su alcuni profili centrali della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.

La vicenda trae origine da un finanziamento concesso dall’Assessorato regionale alle attività produttive della Regione Sicilia per la realizzazione di un progetto, nell’ambito del quale, secondo l’accertamento di merito recepito dalla Cassazione, era stata presentata documentazione falsa, comprensiva di giustificativi di spese mai sostenute e di atti notori attestanti falsamente lo stato di avanzamento dei lavori. La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando, tra l’altro, la responsabilità amministrativa delle società coinvolte ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 231/2001.

Uno dei primi principi riaffermati dalla sentenza riguarda l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto alla sorte del reato presupposto commesso dalla persona fisica. La Corte ha ribadito che, anche in presenza della prescrizione del reato di cui all’art. 640-bis c.p., l’illecito amministrativo dell’ente resta accertabile. In motivazione si legge infatti che, “in tema di responsabilità degli enti in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, art. 8, co. 1, lett. b), il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e per il cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato”.

La pronuncia si sofferma, poi, sui criteri di imputazione oggettiva dell’illecito all’ente, richiamando l’art. 5 d.lgs. n. 231/2001. La Cassazione ha ricordato che interesse e vantaggio sono criteri “alternativi e concorrenti”, precisando che “il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito, da valutare entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l’evento”. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva ritenuto che il delitto fosse stato “programmato e realizzato da soggetto apicale nell’interesse della società” e finalizzato a conseguire “l’evidente vantaggio economico, di rilevante entità, pari al finanziamento ricevuto”.

Un ulteriore snodo affrontato dalla decisione riguarda la colpa di organizzazione. La Cassazione ha chiarito che la mancata adozione del modello organizzativo non è, di per sé, elemento costitutivo dell’illecito dell’ente. La sentenza afferma, da un lato, che “l’assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell’illecito dell’ente” e, dall’altro lato, che “l’ente risponde per fatto proprio e che – per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva – deve essere verificata una ‘colpa di organizzazione’ dell’ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato”. Nel caso di specie, il deficit organizzativo è stato individuato, secondo la Corte, nella “mancata predisposizione di un organismo di controllo contabile e di verifica delle attività correlate al progetto F.A.E.”, ritenuta causalmente rilevante rispetto alla commissione del reato.

La sentenza affronta anche il tema del profitto confiscabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 231/2001. Richiamando la giurisprudenza sul profitto del reato nei rapporti sinallagmatici, la Corte ha ribadito che, in linea di principio, il profitto si identifica con il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato, ma non comprende l’utilità eventualmente conseguita dalla pubblica amministrazione in esecuzione del rapporto. Tuttavia, in materia di finanziamenti pubblici ottenuti con false attestazioni, la Cassazione ha valorizzato anche l’orientamento secondo cui il profitto confiscabile può coincidere con l’intero importo erogato. In particolare, la sentenza richiama il principio per cui, “in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., in caso di finanziamento pubblico erogato ad un privato che abbia falsamente attestato di essere titolare dei requisiti prescritti, il profitto confiscabile deve essere individuato con riferimento all’intero importo erogato, senza che possa tenersi conto di alcun profilo di ingiustificato arricchimento per l’ente erogante, configurando la violazione dei limiti normativi dell’azione della pubblica amministrazione una ipotesi di ‘arricchimento imposto’, non opponibile dal beneficiario”. Nel caso esaminato, la Corte ha confermato la confisca dell’intera somma di euro 309.260,45, ritenendo “impalpabile” l’utilità ricavata dalla Regione.

Quanto all’adozione postuma del modello 231, la decisione distingue chiaramente tra effetti attenuanti sulla sanzione pecuniaria ed effetti impeditivi delle sanzioni interdittive. La Corte ha ritenuto corretta la riduzione di un terzo della sanzione pecuniaria per l’intervenuta adozione del modello prima dell’apertura del dibattimento, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231/2001, ma ha confermato le sanzioni interdittive in difetto delle condizioni previste dall’art. 17 del decreto legislativo. La sentenza precisa, infatti, che “le sanzioni interdittive, poi, sono state correttamente applicate, difettando le condizioni ostative di cui all’art. 17 d.lgs. 231/2001 (non concorrono, all’evidenza, tutte le condotte riparatorie previste dalla norma affinché operi l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive)”.


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TRUFFA AGGRAVATA PER EROGAZIONI PUBBBLICHE E RESPONSABILITA’ 231
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