a cura di Rossella Ceccarini

Processo di prevenzione: la Consulta apre all’impugnazione del rigetto dell’istanza di revoca del sequestro

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 158 dell’08.07.2026 depositata il 02.10.2026

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 158 del 2026, è intervenuta sull’art. 27 d.lgs. n. 159/2011, dichiarandone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non consentiva di impugnare il provvedimento che rigetta l’istanza di revoca del sequestro di prevenzione.

La pronuncia nasce da un giudizio incidentale promosso dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, chiamate a risolvere il contrasto interpretativo relativo alla sorte del provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione. Nel caso concreto, un terzo interessato, che assumeva di essere titolare di diritti sui beni colpiti dal sequestro, aveva chiesto la revoca della misura. A fronte della declaratoria di inammissibilità della sua istanza, il ricorso giunto in cassazione ha posto il problema della mancanza di un rimedio impugnatorio tipico contro il rigetto della richiesta di revoca.

La Suprema Corte ha ricostruito con nettezza il quadro normativo, osservando che “l’elenco di cui all’art. 27, comma 1, cod. antimafia non comprende, invece, l’ipotesi del provvedimento che rigetti l’eventuale istanza di revoca del sequestro proposta dall’interessato allo stesso giudice che lo ha emesso”. Da qui la questione di legittimità costituzionale: il pubblico ministero poteva impugnare la revoca del sequestro, mentre il privato non poteva impugnare il rigetto della propria istanza di revoca.

La Consulta ha ritenuto fondate le questioni in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 111, comma 2, Cost. Il punto centrale della motivazione è l’asimmetria tra accusa e privato sul piano dei mezzi di impugnazione. La Corte Costituzionale l’ha individuata espressamente in questi termini: “perno dell’argomentazione delle Sezioni unite rimettenti è l’asimmetria tra la posizione processuale del pubblico ministero, il quale può impugnare la decisione del giudice di revocare il sequestro precedentemente emesso, e quella del terzo (o meglio dell’“interessato”, formula che comprende anche lo stesso “proposto”, come precisato supra, 5), al quale invece è preclusa l’impugnazione del rigetto dell’istanza di revoca del provvedimento stesso”. Secondo la Corte, questa differenza di trattamento non è sorretta da una giustificazione ragionevole. La motivazione della sentenza sottolinea che, a fronte della soccombenza del pubblico ministero, l’ordinamento assicura un rimedio davanti ad un giudice superiore; lo stesso, però, non avveniva quando a soccombere era il privato. La sentenza insiste sul fatto che il procedimento di prevenzione patrimoniale, pur non essendo un processo penale in senso stretto, incide in modo forte su situazioni costituzionalmente protette. In un passaggio particolarmente significativo, la Corte ha ribadito che il sequestro e la confisca di prevenzione sono pur sempre “misure che incidono pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. addiz. CEDU)”.  Per questa ragione, la tutela del privato non può arrestarsi al solo momento genetico del sequestro, né essere differita senza rimedi effettivi fino all’eventuale confisca. La Corte ha aggiunto, infatti, che, “una volta che l’ordinamento assicuri tutela al primo interesse, diviene obiettivamente problematico ritenere giustificata una mancata corrispondente tutela al secondo fascio di interessi, che assurgono peraltro ad altrettanti diritti costituzionali”. Uno dei passaggi più incisivi della motivazione riguarda la durata e gli effetti concreti del sequestro. La Consulta non ha considerato sufficiente obiettare che la compressione sia solo provvisoria, perché anche un vincolo temporaneo può produrre conseguenze irreversibili per il privato e per l’impresa. Il passaggio testuale è netto: “due anni di inattività possono, di fatto, decretare la morte di un’impresa”. Questo rilievo si salda con l’affermazione che il rigetto dell’istanza di revoca non costituisce un episodio neutro o marginale, ma può determinare la protrazione di effetti gravemente pregiudizievoli sui beni e sull’attività economica dell’interessato. La Corte ha preso in esame anche la tesi secondo cui il sistema offrirebbe già strumenti adeguati di tutela, in particolare attraverso l’intervento del terzo ex art. 23 cod. antimafia e attraverso i rimedi successivi alla confisca, ma ha osservato che la facoltà di intervenire nel procedimento non equivale ad un mezzo di impugnazione davanti ad un giudice diverso: i rimedi di cui agli artt. 52 e seg. operano soltanto dopo la confisca e non sono, quindi, idonei a neutralizzare il pregiudizio già prodotto dalla misura cautelare. La Consulta ha, perciò, concluso che “la denunciata asimmetria tra i poteri di impugnazione della parte pubblica e quelli della parte privata non appare a questa Corte sorretta da alcuna ragionevole giustificazione: con conseguente violazione tanto dell’art. 3 Cost., quanto dell’art. 111, secondo comma, Cost.”. Sul piano dispositivo, la Corte ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (…), nella parte in cui non include tra i provvedimenti ivi elencati quelli con i quali il tribunale rigetta l’istanza di revoca del sequestro”. La stessa sentenza precisa, inoltre, l’effetto sistematico della decisione: “per effetto di tale addizione, il rinvio contenuto nel comma 2, che disciplina le impugnazioni, si estenderà automaticamente anche a tali provvedimenti”.


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