La Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9879 del 26 novembre 2025 depositata il 16 aprile 2026, ha chiarito che, in caso di sequestro o confisca, gli amministratori giudiziari subentrano al curatore fallimentare e possono esercitare tutte le azioni – anche quella di simulazione – funzionali alla conservazione ed al recupero dei beni.
CORTE DEI CONTI: ANALISI SULL’AUMENTO DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA MAFIA

La Corte dei Conti nella Delibera n. 34/2023/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha esaminato le funzioni svolte dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e ha rilevato che i provvedimenti di sequestro o confisca dei beni della criminalità organizzata sono in continuo aumento e superano costantemente i provvedimenti di riutilizzo, anche in virtù delle varie criticità rilevate.
LOTTA ALLA MAFIA: BANCA ETICA E ADVISORA INSIEME PER RILANCIARE IL RIUSO SOCIALE DEI BENI SEQUESTRATI ALLA CRIMINALITA’
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN “GESTIONE E RIUTILIZZO DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI – PIO LA TORRE”
LA GESTIONE DELLE IMPRESE IN SEQUESTRO

L’Amministratore Giudiziario, che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, ha per legge il compito di provvedere con diligenza e sotto la direzione del Giudice Delegato alla gestione, alla custodia, alla salvaguardia ed alla conservazione dei beni sequestrati al fine di incrementarne, se possibile, la relativa redditività: tale compito prosegue anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione.










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