a cura di Rossella Ceccarini

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Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 7708 del 27.01.2026 pubblicata il 26.02.2026

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7708 depositata il 26 febbraio 2026, ha confermato la responsabilità dell’avvocato imputato quale concorrente extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione riguarda una sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di (…), aveva accertato che il professionista aveva fornito un contributo “causalmente rilevante e decisivo” alla realizzazione delle condotte distrattive, avendo “ideato e organizzato il meccanismo di spoliazione del patrimonio della S.r.l.”, strutturando la creazione di società estere utilizzate per far confluire le poste attive della fallita.

La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui la bancarotta riparata non può essere riconosciuta quando la restituzione avvenga tramite operazioni solo apparenti. In particolare, ha ribadito che “non configura la bancarotta cosiddetta ‘riparata’ la restituzione dell’importo ricevuto o sottratto mediante mere operazioni contabili (‘giri’ di denaro) tra società del medesimo gruppo, senza nuovi apporti finanziari esterni, trattandosi di un ‘adempimento apparente’, inidoneo a reintegrare, nella sua effettività ed integralità, il patrimonio dell’impresa”. La Corte ha, inoltre, sottolineato che la bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo concreto, nel quale l’offesa consiste nell’“esposizione della garanzia patrimoniale dei creditori a un rischio reale e attuale” che deve permanere sino alla dichiarazione di fallimento.

La Cassazione ha chiarito che l’attività restitutoria può assumere rilievo solo se idonea a eliminare integralmente tale pericolo, richiedendo “un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento ed impedisca l’insorgenza di alcun effettivo pregiudizio per i creditori”. È, dunque, necessario dimostrare la “ricostituzione effettiva e integrale del patrimonio dell’impresa” e la “esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati”.

La Corte ha, inoltre, richiamato il principio secondo cui la bancarotta riparata non è configurabile quando la restituzione del bene o della provvista si realizzi attraverso meccanismi solo apparentemente solutori, che non si traducano in un effettivo incremento patrimoniale per il soggetto leso. In particolare, non può parlarsi di reintegrazione idonea ad escludere il reato allorquando la copertura di una posizione debitoria avvenga mediante risorse provenienti dal medesimo ente già depauperato, poiché in tal caso il patrimonio resta “sostanzialmente privo delle risorse necessarie a garantire i creditori, configurandosi un adempimento meramente apparente”. Operazioni di questo tipo, specie se inserite in una sequenza unitaria di atti funzionalmente collegati, non fanno venir meno l’elemento materiale del reato, ma possono costituire ulteriori indici di fraudolenza, rivelando l’adozione di schemi negoziali diretti a mascherare il depauperamento reale del patrimonio.

La Suprema Corte ha, infine, ribadito che, nel caso di specie, della bancarotta riparata difettano anche i requisiti della “ricostruzione effettiva e integrale del patrimonio dell’impresa” e della “esatta corrispondenza degli atti distrattivi e dei pagamenti eseguiti”. Da ciò discende la conferma della condanna del professionista, il cui apporto è stato ritenuto determinante nella realizzazione delle condotte distrattive.


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BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE: RISPONDE COME CONCORRENTE EXTRANEUS IL PROFESSIONISTA CHE ORGANIZZA LA SPOLIAZIONE