a cura di Rossella Ceccarini

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CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV Penale, sentenza n. 8397 del 28.01.2026 depositata il 04.03.2026

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8397 depositata il 4 marzo 2026, ha ribadito che la responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001 non può fondarsi automaticamente sulla sola mancanza od inidoneità del modello organizzativo. La Corte ha richiamato, infatti, il principio secondo cui la responsabilità degli enti rappresenta “un modello di responsabilità che, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, ha finito con il configurare un tertium genus, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza”.

La questione trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Sulmona, la quale aveva dichiarato la (…) s.r.l. responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 5 septies, comma 3, d.lgs. n. 231/2001, essendo emersa la mancata predisposizione, prima della commissione del delitto, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i fatti di reato della stessa specie di quello verificatosi, ancor più reso possibile dalla mancata ottemperanza all’osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Avverso tale sentenza la (…) s.r.l. aveva proposto ricorso per Cassazione.

Secondo gli Ermellini, il legislatore ha previsto specifici criteri di imputazione per l’imputazione della responsabilità da reato ex d.lgs. n. 231/2001, l’interesse o il vantaggio di cui all’art. 5 d.lgs. n. 231/2001, che sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, il secondo ha connotazione essenzialmente oggettiva, come tale ex post, sulla base degli effetti concretamente derivanti dall’illecito. Soprattutto, la Corte ha ribadito che la responsabilità dell’ente richiede la verifica di un deficit organizzativo rimproverabile. La “colpa di organizzazione” è descritta come “fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli”.

La Suprema Corte ha affermato, poi, che, ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione, per l’appunto, della “colpa di organizzazione”, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato. L’ente risponde per fatto proprio e deve essere verificata una sua “colpa di organizzazione”, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha valorizzato elementi quali “la rimozione del meccanismo di sicurezza”, “la mancata formazione professionale del lavoratore”, “l’omessa valutazione del rischio specifico” ed il fatto che “la macchina era datata e priva di marcatura CE”, ritenendo tali circostanze idonee ad integrare un assetto organizzativo inadeguato. Quanto al vantaggio, la Corte ha precisato che “non occorre una specifica quantificazione del vantaggio”, richiamando il “risparmio dei costi conseguente all’omessa valutazione del rischio specifico” ed alla mancata formazione.


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RESPONSABILITA’ 231: LA SOLA CARENZA DEL MODELLO NN BASTA, SERVER LA “COLPA DI ORGANIZZAZIONE”