a cura di Rossella Ceccarini

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CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Penale, sentenza n. 32898 del 25.09.2025 depositata il 06.10.2025

La Seconda Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32898 depositata il 6 ottobre 2025, ha enunciato il principio secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in materia di usura, non richiede l’esistenza di un nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato contestato.

La questione trae origine dall’ordinanza emessa in data 20 marzo 2025 dal Tribunale di Catanzaro in sede di rinvio dalla Cassazione ed in funzione di giudice delle impugnazioni cautelari reali, che aveva respinto l’appello avanzato nell’interesse di un soggetto avverso il provvedimento della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di dissequestro di una somma sequestrata nel corso del procedimento per usura a carico del predetto. Avverso detta ordinanza aveva proposto ricorso per cassazione il difensore del soggetto imputato, deducendo, con unico motivo ex art. 173 disp. att. c.p.p., violazione di legge quanto al sequestro della somma di denaro per non avere il Tribunale del riesame tenuto conto dei principi dettati dalla pronuncia delle Sezioni Unite “Massini”, secondo i quali la confisca diretta delle somme di denaro può essere disposta solo ove sussista prova della pertinenzialità del denaro rispetto al reato per cui si procede, che, nel caso di specie, doveva essere esclusa. Essendo la somma ablata all’imputato di natura certamente lecita e non derivante dal reato, pertanto, si imponeva il dissequestro della stessa.

Gli Ermellini, al fine di dirimere la controversia in esame, richiamando i principi sanciti dalle Sezioni Unite nella sentenza “Massini”, hanno precisato che, in caso di condanna per usura, è legittima la confisca per equivalente ex art. 644, ultimo comma, c.p. di somme di denaro per un valore corrispondente al profitto del delitto consumato e, in fase preliminare, è legittimo il corrispondente sequestro.

Ha ricordato la Suprema Corte che la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell’ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l’oggetto. La confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall’illecito. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali.


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USURA: LEGITTIMO IL SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA ANCHE SENZA NESSO FUNZIONALE

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