a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III Penale, sentenza n. 26094 del 07.05.2025 pubblicata il 16.07.2025

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26094 pubblicata il 16 luglio 2025, nel rigettare il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica contro la decisione del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, ha ribadito che, anche in presenza di una confisca obbligatoria, non è consentito prescindere dalla rigorosa verifica e motivazione dell’esigenza cautelare.

La Procura sosteneva la legittimità del sequestro impeditivo anche in caso di trasferimento gratuito del bene, evidenziando come il valore del cespite – eventualmente ceduto a prezzo ‘vile’ – dovesse comunque essere aggredibile. Pur riconoscendo la correttezza concettuale della tesi di parte ricorrente, la Corte ha tuttavia sottolineato l’assenza, nel ricorso, di allegazioni specifiche e concrete circa il rischio attuale di dispersione patrimoniale. Secondo la Suprema Corte, l’autorità requirente non ha dimostrato – né nella fase dinanzi al GIP né nel riesame – l’esistenza di un periculum in mora che giustificasse l’imposizione della misura cautelare reale.

Pur riconoscendo quindi la coerenza del ragionamento prospettato dalla Procura, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ribadendo l’irrinunciabile necessità di allegare e motivare in modo rigoroso i presupposti richiesti per la corretta applicazione del sequestro preventivo, così come di qualunque altra misura cautelare reale che incida sui diritti fondamentali del soggetto destinatario, incluso il diritto di proprietà.


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SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA OBBLIGATORIA: SEMPRE NECESSARIA LA MOTIVAZIONE IN RIFERIMENTO AL PERICULUM IN MORA
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