MISURE CAUTELARI – ESPRESSA MOTIVAZIONE SUL PERICULUM IN MORA NEL SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA ANCHE OBBLIGATORIA

MISURE CAUTELARI – ESPRESSA MOTIVAZIONE SUL PERICULUM IN MORA NEL SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA ANCHE OBBLIGATORIA

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19325 del 17.01.2023 depositata l’08.05.2023 ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio stabilendo che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni in senso contrario.

SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA LEGGITTIMATO SOLO DALLA SUSSISTENZA DI UN PERICULUM IN MORA

SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA LEGGITTIMATO SOLO DALLA SUSSISTENZA DI UN PERICULUM IN MORA

La Terza Sezione della Suprema Corte con la sentenza n. 15457 del 17 gennaio 2023, depositata il 13 aprile 2023, nell’annullare l’ordinanza impugnata con rinvio ha affermato che la misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca è legittimata solo dalla sussistenza di un periculum in mora e non dalla mera confiscabilità del bene.