a cura di Rossella Ceccarini

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Con l’informazione provvisoria n. 14, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione – Relatore ed Estensore Filippo Casa, con parere conforme del Procuratore Generale Raffaele Picirrillo – hanno fornito risposta al quesito: «se la revoca della confisca di prevenzione, ai sensi dell’art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possa essere disposta anche sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento, che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però concretamente dedotti».

La Corte ha chiarito che «la revoca non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento, qualora tali elementi – pur astrattamente deducibili – non siano stati effettivamente introdotti, salvo che ciò sia dipeso da cause di forza maggiore».

L’art. 7 l. n. 1423/1956, base normativa del principio affermato, è stato successivamente abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia), che ha ridefinito la disciplina della revocazione della confisca all’art. 28, poi modificato dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161.

La pronuncia delle Sezioni Unite segna un importante arresto giurisprudenziale: impedisce il ricorso a strategie difensive tardive basate su circostanze già note ma non dedotte nel procedimento originario e, al contempo, solleva questioni rilevanti circa il bilanciamento tra la certezza del diritto e le esigenze di giustizia sostanziale, soprattutto quando elementi non introdotti avrebbero potuto influire sull’esito del giudizio di prevenzione.

In sintesi, la decisione contribuisce a rafforzare l’indirizzo interpretativo volto a garantire stabilità e irreversibilità alle misure di confisca di prevenzione, limitando le possibilità di revoca a posteriori in assenza di comprovate cause ostative.


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CONFISCA DI PREVENZIONE: LE SEZIONI UNITE SANCISCONO L’IRRILEVANZA, AI FINI DELLA REVOCA, DEGLI ELEMENTI PREESISTENTI NON TEMPESTIVAMENTE DEDOTTI.

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