a cura di Rossella Ceccarini

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 109 del 17.07.2025
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 109 del 17 luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protragga, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’art. 91, comma 5, cod. antimafia.
Con ordinanza del 28 ottobre 2024, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 2024, il T.A.R. per la Calabria – Sezione distaccata di Reggio Calabria aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, in combinato disposto con gli artt. 8 CEDU e 1 Prot. addiz. CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non dispone che la sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia − prevista in esito all’ammissione al controllo giudiziario e per tutta la sua durata − perduri anche con riferimento al tempo, successivo alla sua cessazione, occorrente per la definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo ex art. 91, comma 5, cod. antimafia.
Nel caso oggetto d’esame, un’impresa sottoposta a controllo giudiziario aveva avviato, prima della scadenza del controllo, il procedimento per l’aggiornamento dell’informativa antimafia interdittiva, poi conclusosi con esito favorevole. Ciononostante, in mancanza di una nuova valutazione da parte della Prefettura, la stazione appaltante aveva ritenuto l’interdittiva nuovamente efficace ed aveva disposto la risoluzione del contratto di appalto pubblico. Il T.A.R. della Calabria aveva ritenuto che la disciplina vigente produca effetti irragionevoli e lesivi della libertà d’impresa, sollevando questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 41 Cost. Con il controllo a domanda dell’imprenditore, il legislatore ha collegato la prevenzione giudiziaria con quella amministrativa per dare coordinata risposta al tentativo di infiltrazione della criminalità di tipo marginale, ma è evidente che non ragionevolmente ha mancato di “chiudere il cerchio” e determinato un incongruo sacrificio della libertà d’impresa.
La Corte ha concluso per l’irragionevolezza e contraddittorietà del sistema nel suo complesso, il quale: 1) istituisce una misura innovativa ed in essa investe con l’obiettivo di recupero delle imprese alla legalità tramite la prosecuzione dell’attività aziendale; 2) consente di ammettere l’imprenditore, in esito al riconoscimento di specifiche potenzialità, ad un apposito percorso di risanamento di durata compresa tra uno e tre anni, che ha un costo non solo per il privato, ma anche per l’amministrazione della giustizia; 3) ma, di contro, pur nell’ipotesi di chiusura positiva della misura, non impedisce l’immediato rioperare degli effetti interdittivi, nelle more della doverosa rivalutazione prefettizia sulla persistenza o sul superamento del condizionamento mafioso, superamento che si auspica determinato dal compiuto risanamento controllato.
Sempre secondo la Corte Costituzionale, la riespansione di questi effetti rischia di vanificare i risultati conseguiti con l’attività monitorata: il ripristino delle incapacità non solo può condurre ad una crisi economica irreversibile dell’impresa, ma può anche determinare un possibile riavvicinamento dell’operatore economico in difficoltà alla criminalità, da cui l’intervento statale mirava a separarlo.
La Consulta, in definitiva, ha individuato la soluzione concretamente praticabile nella soluzione, indicata dal rimettente, di protrazione della sospensione dell’interdittiva sino al suo riesame, che risulta a “rime adeguate”, con la precisazione che l’invocata protrazione della sospensione può essere riconosciuta solo in caso di chiusura del controllo con esito favorevole.

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