A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III Penale, sentenza n. 15457 del 17.01.2023, depositata il 13.04.2023

La Terza Sezione della Suprema Corte con la sentenza n. 15457 del 17 gennaio 2023, depositata il 13 aprile 2023, nell’annullare l’ordinanza impugnata con rinvio ha affermato che la misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca è legittimata solo dalla sussistenza di un periculum in mora e non dalla mera confiscabilità del bene.

Il caso sottoposto al vaglio degli Ermellini riguarda un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Foggia di conferma del decreto emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale con il quale era stato disposto, all’esito di perquisizioni locali e personali, un sequestro preventivo, in funzione impeditiva, nonché il sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato, ovvero del valore dei crediti di imposta fittiziamente conseguiti dagli indagati. Avverso tale ordinanza veniva proposto dall’indagato ricorso per cassazione lamentando inosservanza degli artt. 125, comma 3, 292, comma 2, lett. c), 324, comma 7, e 329, comma 9, c.p.p. e difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, la doglianza riguardava il giudizio sulla configurabilità del periculum in mora, dove il Tribunale avrebbe errato nel ritenere legittima l’omissione motivazionale del G.I.P. in ragione della natura obbligatoria della confisca.

La Suprema Corte con la sentenza n. 15457 ha accolto il ricorso rispetto alla censura del periculum in mora richiamando nella motivazione l’affermazione delle Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, ricorrente Ellade), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche riguardo al “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”. Si è infatti sottolineato che il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, per cui la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente tale aspetto, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire successivamente impraticabile. Ciò comporta, tuttavia, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento a seconda, non già della diversa tipologia formale della confisca cui il sequestro è finalizzato (se, cioè, definita, dalla legge, come obbligatoria ovvero come facoltativa), ma dei riflessi del necessario giudizio prognostico sull’an del sequestro. Secondo la Suprema Corte, se il criterio su cui plasmare l’onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi necessario, con riferimento al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Un’esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti della misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo, di cui non si può non cogliere il parallelismo rispetto al sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l’effettività delle statuizioni relative al “pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato”, presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch’esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono.

Continua la Corte affermando che tale impostazione è stata ripresa dall’evoluzione giurisprudenziale successiva alla citata sentenza delle Sezioni Unite, essendosi ribadito (cfr. Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Rv. 283910, e Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Rv. 283694) che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario.

SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA LEGGITTIMATO SOLO DALLA SUSSISTENZA DI UN PERICULUM IN MORA

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