A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Prima Penale, sentenza n. 15413 del 19.01.2023, depositata il 12.04.2023

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15413 depositata il 12.04.2023 ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli disponendo che le spese riconosciute nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria si estendono anche a quelle della revisione legale quale incarico conferito ad un professionista su autorizzazione del giudice delegato.

Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione riguardava la conferma da parte della Corte di Appello di Napoli di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui si disponeva il riconoscimento di somme poste a carico dello Stato ai sensi degli artt. 42, comma 3, e 46 d.lgs. n. 159/2011 solo con riferimento alle somme già liquidate a favore degli amministratori giudiziari, ma non con riferimento alla restituzione degli importi inerenti all’incarico di revisore contabile affidato dagli stessi amministratori giudiziari ad un professionista su autorizzazione del giudice delegato. Il ricorrente nell’impugnare tale decisione lamentava l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 42, comma 3, e 46 d.lgs. n. 159/2011.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15413 ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 42 e 43 d.lgs. n. 159/2011, spetta al giudice delle misure di prevenzione la valutazione sia della pertinenza delle spese sostenute in funzione della procedura per l’adempimento dell’incarico di amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro o confisca sia delle spese inerenti all’attività di revisione contabile affidata al professionista.


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AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO E RICONOSCIMENTO DELLE SPESE DELLA REVISIONE LEGALE

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