A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione V Penale, sentenza n. 13024 del 24.02.2023 depositata il 28.03.2023

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 13024 del 24 febbraio 2023, depositata il 28 marzo 2023, ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame affermando che il disposto di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in ambito di c.d. confisca di prevenzione – a norma del quale la confisca, al ricorrere di determinate condizioni, non pregiudica i diritti di credito risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro – esprime un principio generale che deve ritenersi valido anche per gli altri tipi di confisca per i quali venga in rilievo la posizione del terzo, in buona fede, titolare di diritti di credito o di garanzia.

Il caso posto all’attenzione degli Ermellini riguardava un ricorso promosso da una società avverso un’ordinanza della Corte di Appello, quale G.E., che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento all’istante, nella propria qualità di mandataria della società (…) s.p.a., creditrice in via privilegiata ipotecaria di una somma pari ad €. (…) nei confronti di (…) in virtù di decreto ingiuntivo non opposto, e di accertare che detto credito non fosse pregiudicato dal provvedimento di confisca per equivalente disposto dal GUP del medesimo Tribunale. Era stato ritenuto dal giudice di merito che la ricorrente difettasse di legittimazione perché mandataria per la gestione del credito altrui. Il Giudice di legittimità ha annullato con rinvio la decisione osservando che l’esistenza del mandatario consente al soggetto mandatario di introdurre la domanda e di determinare l’apertura del procedimento incidentale di verifica. Il giudice del rinvio ha nuovamente dichiarato inammissibile l’iniziativa della società assumendo che: a) difetterebbe l’interesse in capo all’istante profilandosi un possibile conflitto tra il terzo creditore e lo Stato quale titolare dell’interesse al provvedimento ablativo ed inoltre b) sarebbe precluso al giudice dell’esecuzione statuire in ordine alla confisca dal momento che l’istante non avrebbe introdotto alcuna questione riguardante il titolo. Il ricorrente nell’impugnare l’ordinanza denunciava la violazione dell’art. 676 c.p.p. laddove la Corte territoriale ha ritenuto esorbitare dalla competenza del giudice dell’esecuzione la materia della confisca nonché il vizio di motivazione quanto alla ritenuta carenza di interesse.

La Suprema Corte ha affermato che il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, al fine di svincolare il bene e restituirlo all’intrapresa procedura esecutiva civile, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà e il suo diritto di sequela è destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca definitiva (cfr. tra tante, Cass. pen., sez. II, 23 ottobre 2018, n. 57407, in cui la Suprema Corte ha affermato la compatibilità di detto principio con le recenti previsioni degli artt. 240-bis c.p. e 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. c.p.p., in tema di partecipazione al processo di cognizione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, in quanto dette previsioni non comportano l’anticipazione della tutela di tali diritti prima delle definitive statuizioni sulla confisca; cfr. altresì Cass. pen., sez. III, 10 giugno 2015, n. 42464; Cass. pen., sez. un., 20 luglio 2017, n. 48126).

Ricorda la Corte che, in tema di diritto di garanzia reale sul bene confiscato, la stessa Cassazione ha espressamente affermato che “il diritto creditorio abbia cittadinanza in caso di confisca per equivalente dei beni del debitore”, precisando che “in tema di confisca per equivalente, la natura sanzionatoria del provvedimento non osta alla tutela del diritto sul bene oggetto di confisca vantato da un terzo estraneo alla condotta illecita altrui, che versa in condizione di buona fede” (Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 2017, n. 15534). Con specifico riguardo al tema affrontato e relativo alla posizione del terzo titolare di diritti di garanzia rispetto ai beni confiscati, involgente anche il conseguente collegato profilo dell’interesse a ricorrere al giudice dell’esecuzione, gli Ermellini fanno presente che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui, in tema di confisca di beni gravati da ipoteca, l’estinzione della garanzia reale non si verifica qualora il terzo acquirente del credito ipotecario dimostri la propria buona fede, nel senso di aver positivamente adempiuto agli obblighi di informazione e di accertamento imposti dal caso concreto, e di aver fatto quindi affidamento incolpevole sul proprio dante causa (cfr., ex multis, Cass. pen., sez. I, 16 giugno 2009, n. 32648, e Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2013, n. 45260, che si segnala anche per la sua ampiezza di richiami giurisprudenziali). Invero, la questione era stata già affrontata dalle Sezioni Unite (sentenza n. 9 del 28 aprile 1999), secondo cui il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell’ordinamento lì dove il terzo sia da ritenersi “estraneo” alla condotta illecita altrui, precisandosi in tal senso che l’essere la confisca un modo “autoritativo” di acquisto del diritto di proprietà non comporta che il trasferimento stesso possa avere un contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare del bene, lì dove insistano diritti non estinti di terzi estranei; ciò che rileva è pertanto l’attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi, per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall’altrui azione illecita, in termini di buona fede, intesa come non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato. In definitiva, per ottenere il riconoscimento del suo diritto correlato a un bene confiscato in via definitiva, il terzo non può che adire il giudice dell’esecuzione ed allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede (intesa come assenza di accordi sottostanti che svelino la consapevolezza dell’attività illecita realizzata all’epoca dal contraente poi sottoposto al sequestro) ma anche l’affidamento incolpevole, inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza, da rapportarsi al caso in esame, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo. L’elaborazione giurisprudenziale ha trovato peraltro una parziale conferma a livello normativo con l’art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il cui comma 1 dispone che la confisca non pregiudica i diritti di credito che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano determinate condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. Tale previsione, per quanto riferita alla c.d. confisca di prevenzione, esprime un principio generale che deve ritenersi valido anche per gli altri tipi di confisca, come quella in ambito tributario ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per i quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritti di credito o di garanzia, a nulla rilevando che si tratti di confisca disposta non in via diretta ma per equivalente.


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IL TERZO TITOLARE DI DIRITTI DI GARANZIA RISPETTO AI BENI CONFISCATI

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