A cura di Rossella Ceccarini
CORTE DI CASSAZIONE, sezione IV penale, Sentenza n. 38025 depositata il 07 ottobre 2022
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38025 depositata in data 07 ottobre 2022, ha ribadito che, ai fini del riconoscimento dell’attenuante prevista per le sanzioni pecuniarie (riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà), non è sufficiente la sola nomina di un organismo di vigilanza e la semplice adozione del modello, ma questo deve essere reso operativo dall’ente.
Il caso preso in esame dalla Suprema Corte concerneva un ricorso presentato da una società, condannata per associazione a delinquere finalizzata al traffico organizzato di rifiuti speciali e smaltimento illecito di rifiuti in siti non autorizzati, che tra i motivi lamentava anche la mancata applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta ai sensi dell’art. 12, c. 2, lett. b), D.lgs. 231/2001, sebbene fosse stato adottato, nei tempi previsti, un idoneo modello di organizzazione, con nomina di un organismo di vigilanza sull’osservanza delle regole interne di condotta da seguire e con l’introduzione di un codice etico e di un sistema sanzionatorio e disciplinare, nonché con l’adozione di un manuale integrato qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso sottolineando l’importanza della concreta attuazione del modello, precisando che la mera adozione e la nomina dell’organismo di vigilanza risultano di fatto inutili ai fini dell’applicazione della prevista normativa di favore prevista dal decreto in quanto “….sarebbe stato necessario che tale modello fosse “reso operativo”, a tanto non bastando evidentemente la mera nomina dell’organismo di vigilanza, né le ulteriori iniziative descritte nel ricorso”.