A cura di Domenico Tammaro

La prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione si pronuncia sul regime delle impugnazioni avverso i decreti emessi ai sensi dell’art. 41, D.lgs. 159 del 2011.

Il collegio, presieduto dal Giudice Bricchetti, dopo aver dato atto della diversità di soluzioni – non univoche – offerte dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che il decreto, emesso dal Tribunale ai sensi del summenzionato articolo, non sia suscettibile di autonoma impugnazione.

L’art. 568 cod. proc. pen., nel prevedere, al comma 1, che «la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possano essere impugnati», consacra, a livello positivo, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, che informa l’intero orizzonte penalistico e si traduce nella concorrente necessità che la legge indichi quali provvedimenti siano soggetti a gravame ed attraverso quale strumento. Tale principio, certamente valevole anche nel settore delle misure di prevenzione, non esclude che, per ineludibili esigenze di tutela di preminenti posizioni giuridiche soggettive, sia ammessa — come statuito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (per un’ampia ed esaustiva disamina sul punto, cfr. Sez. U, n. 46898 del 26/7/2019, Ricchiuto, Rv. 277156, in motivazione) — l’impugnazione, quantunque non espressamente prevista, di provvedimenti che incidono su diritti soggettivi di rango primario. […]

Appare del tutto evidente, dunque, che la decisione impugnata ha carattere interlocutorio e si inserisce in una più complessa attività gestoria che impegna il periodo che intercorre tra l’apposizione del vincolo cautelare e l’irrevocabilità del provvedimento ablatorio, cui consegue l’adozione delle scelte finali in ordine al destino dell’impresa, a quel punto di esclusiva competenza della mano pubblica, divenuta titolare dell’entità aziendale. Il legislatore, va opportunamente aggiunto, ha avuto cura, del resto, di strutturare il procedimento in forma partecipata, richiamando, al comma 1-sexies, la procedura ex art. 127 cod. proc. pen. (in esito alla quale è stata avallata anche la proposta di parziale messa in liquidazione, che avrebbe potuto essere delibata anche nelle forme, meno garantite, previste dal comma 5) ed indicando, quali parti interessate, il pubblico ministero, i difensori delle parti, l’ANBSC e l’amministratore giudiziario, sì da assicurare il più ampio spazio per il dispiegamento del contraddittorio.


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COMPENDI SEQUESTRATI: NON È APPELLABILE IL PROVVEDIMENTO CON CUI IL TRIBUNALE APPROVA IL PROGRAMMA DI GESTIONE EX ART. 41, D.LGS. 159 DEL 2011
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