a cura di Marcella Vulcano

Coronavirus: Cdm approva Maxi Decreto “Cura Italia”. Le principali misure in ambito Giustizia

Il decreto legge in commento, atteso il rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto, ha prorogato il termine del 22 marzo 2020 di differimento delle udienze e di sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari al 15 aprile 2020, non ritenendo il predetto termine del 22 marzo funzionale alle esigenze di contrasto dell’emergenza sanitaria in corso. È differita di conseguenza al 16 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative di cui all’articolo 2 del decreto stesso.
Il decreto legge chiarisce ed estende la previsione originaria: la sospensione dei termini si riferisce a tutti i procedimenti civili e penali e non ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza, fugando ogni dubbio interpretativo rispetto all’evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza, da un lato, di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, e, dall’altro, di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali.
Il decreto inoltre, eliminando il riferimento alla pendenza dei procedimenti, fuga ogni dubbio circa l’estensione della sospensione al termine per la proposizione dell’impugnazione delle sentenze e, al contempo, estende gli effetti della sospensione anche gli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine.
Per quanto concerne il computo del termini “a ritroso”, si è optato per un meccanismo di differimento dell’udienza o della diversa attività cui sia collegato il termine, in modo da far decorrere il suddetto termine ex novo ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione.
Sempre in ragione delle inevitabili ricadute che sulla funzionalità degli uffici sta producendo l’aggravamento e il protrarsi delle situazione emergenziale, il decreto legge affianca alla generalizzata sospensione dei termini, e per la sua stessa durata, la sospensione del corso della prescrizione.
Sono, inoltre, introdotte deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale. Pertanto, al fine di consentire agli uffici giudiziari di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori, i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate in ragione del rinvio d’ufficio o di qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati ai sensi dei decreti legge 9 e 11 del 2020, si impone il ricorso al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche – già previsto e disciplinato dal decreto legge n. 179 del 2012 – quali modalità di partecipazione dei provvedimenti sopra descritti e di qualsivoglia avviso agli stessi connesso.
Al fine di rendere effettivamente gestibile il notevole carico di lavoro imposto alle cancellerie per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio o degli altri provvedimenti previsti e disciplinati dai decreti legge citati, il decreto deroga al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali introducendo, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti legge adottati per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, la notifica ex lege presso il difensore di fiducia dell’imputato e di tutte le parti private. Nel caso di difensore d’ufficio, naturalmente, continuerà ad avere applicazione il regime codicistico ordinario.


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COVID-19: Maxi Decreto “CURA ITALIA”

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