a cura di Emilio Somma

 

Nella giornata di ieri con la pubblicazione del DL 18/2020 sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 17 marzo è stata data attuazione al cosi detto DL “Cura Italia”

Le disposizioni del Titolo IV “Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese” dettano dagli art. 60 all’art.71 le misure adottate  a favore delle imprese e delle famiglie dal Governo.

L’art. 60 del DL 18/2020 dispone il differimento a domani, 20 marzo, dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020. Fatta salva l’operatività di più favorevoli disposizioni, tale differimento ha un’applicazione generalizzata nei confronti di tutti i soggetti.

Ulteriori differimenti sono previsti per i contribuenti che:

– svolgono attività nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– con riferimento al periodo d’imposta 2019, hanno ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro;

Con tale disposizione viene quindi prevista una proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16 marzo, nei confronti di tutti i soggetti. Rientrano quindi nella proroga, ad esempio:

– tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;

– il versamento dell’IVA relativa a febbraio;

– il versamento del saldo IVA relativo al 2019;

– il versamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;

– i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.

Il successivo art. 61 prevede invece la sospensione:

– dal 2 marzo 2020 e fino al prossimo 30 aprile, dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL;

– dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio).

Quindi nel caso avessimo una sospensione più ampia dal punto di vista temporale, rispetto alla proroga al 20 marzo, ma più limitata da un punto di vista oggettivo:

  • non riguarderebbe tutti i versamenti fiscali, ma solo le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e l’IVA. Inoltre, tale sospensione è applicabile solo ai soggetti espressamente previsti, che svolgono attività nei settori considerati maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria. L’Agenzia delle Entrate con la  12 ha diffuso, “a titolo indicativo”, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dalla norma.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenute, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, si applica invece fino al 31 maggio 2020.

Ai sensi del successivo art. 62, analoga proroga, dal punto di vista dei versamenti interessati, è prevista per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo

2020 (2019, per i soggetti “solari”).

 In tal caso:

– la sospensione riguarda solo il periodo dall’8 al 31 marzo 2020 (il che vuol dire, a meno di ulteriori decreti annunciati dal governo, che il 16 aprile tutti i versamenti relativi al mese di Marzo dovranno essere regolarmente effettuati proprio nel periodo di maggiore diffusione del Virus e di chiusura di gran parte delle attività);

– vengono espressamente considerate anche le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Pertanto, chi non svolge una delle predette attività e nel precedente periodo d’imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto al rinvio generalizzato al 20 marzo. Fanno tuttavia eccezione i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa:
– nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, che possono beneficiare della sospensione dei versamenti IVA che scadono tra l’8 il 31 marzo 2020, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti;

– nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia e nel Comune di Vo’ nella Regione Veneto (prime “zone rosse”), che beneficiano della sospensione dei versamenti scadenti tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020 (DM 24 febbraio 2020, fatto espressamente salvo dall’art. 62, comma 4 del DL 18/2020).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

– in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica)
– oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Quindi, sulla base delle disposizioni appena accennate, la tassa forfetaria annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (c.d. tassa sui libri sociali) dovrà essere versata dalle imprese obbligate entro venerdì 20 marzo 2020.

Tale versamento non beneficia, infatti, della sospensione fino al 30 aprile 2020, contemplata per i soggetti che svolgono l’attività in determinati settori economici maggiormente colpiti dall’emergenza, originariamente introdotta dall’art. 8 comma 1 del DL 9/2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator ed estesa dall’art. 61 comma 2 del DL “Cura Italia” a ulteriori categorie di soggetti (es. esercenti attività di ristorazione, servizi di trasporto, servizi all’infanzia ed educativi). Tale sospensione, infatti, come si è già segnalato, riguarda solo i termini relativi:

– ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che sono operati in qualità di sostituto d’imposta;
– agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Neppure si rende applicabile alla tassa sui libri sociali l’ulteriore sospensione prevista dall’art. 62 comma 2 per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro, posto che, anche in questo caso, i versamenti coinvolti non contemplano la tassa sui libri sociali, bensì:
– le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituto d’imposta;

– l’IVA;

– i contributi previdenziali e assistenziali e i premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Quindi la tassa sui libri sociali non è equiparabile all’IVA per il sol fatto che il versamento del primo tributo coincide con quello dell’IVA dovuta per l’anno precedente.

Ciò detto, residua una particolare casistica di soggetti che può versare la tassa sui libri sociali oltre il 20 marzo 2020. Si tratta delle imprese aventi sede legale nelle prime zone “rosse” definite dal DM 24 febbraio 2020, per le quali – in base all’art. 1 del citato DM, confermato dall’art. 62 comma 4 del DL “Cura Italia” – sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Infine, l’ultimo comma dell’art. 62, inoltre, prevede per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 3 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto ai sensi degli articolo 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L’art. 68, prevede la sospensione dei versamenti dall’8 marzo al 31 maggio per cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito. I pagamenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2020. Fino al 31 maggio 2020 sono inoltre sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, sospensione già in atto da alcuni giorni per disposizione del Presidente Ernesto Maria Ruffini.  Il decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio.

Nessuna proroga pertanto per gli atti diversi da quelli elencati, quindi avvisi bonari, avvisi di accertamento in tema di registro, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d’imposta.

Lascia alquanto interdetti quanto previsto dall’art. 67 ultimo comma che prevede la  proroga biennale per i termini di accertamento degli enti impositori.  La norma testualmente afferma che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica”, anche in deroga all’art. 3 comma 3 della L. 212/2000, l’art. 12 del DLgs. 159/2015.

L’art. 12, del d.lgs.159/2015  prevede che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […] per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”

Questo vuol dire che a fronte di differimenti (ad oggi) minimi previsti per la generalità dei contribuenti e delle imprese, l’Agenzia delle Entrate potrà beneficiare della proroga  fino al 31 dicembre 2022 per gli accertamenti relativi ai  modelli IRPEF IRES, IVA e IRAP 2016.

Tale norma è estremamente penalizzante per tutti i contribuenti che invece proprio in questo periodo dovrebbero essere sostenuti.

La proroga opera anche per gli accertamenti in tema di fiscalità locale in scadenza a fine anno, trattandosi di enti impositori. Sono soggetti alla proroga biennale i rari casi in cui l’ente impositore deve accertare un tributo entro termini prescrizionali.

Qualche dubbio potrebbe  esserci circa la validità della  proroga per la liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione dettata dagli  artt. 36-bis36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 che fanno capo all’ente impositore (ed è soggetta a termini ordinatori), ma in cui la notifica della cartella (art. 25 del DPR 602/73) è dell’esattore.  Potrebbe quindi essere contestabile l’eventuale  proroga biennale per modelli REDDITI e IVA 2017 (inerenti al 2016) relativi ai soli aspetti riguardanti la liquidazione automatica e il controllo formale.

La norma pare inapplicabile anche per la notifica, (che quindi rimane soggetta a prescrizione), degli avvisi di addebito INPS, per le Casse di previdenza professionale e altri enti di previdenza. Così come alcuna proroga dovrebbe essere applicabile per atti successivi alla cartella di pagamento, come l’intimazione ad adempiere e la comunicazione di fermo, trattandosi di attività esclusive degli Agenti della riscossione.

Infine, si segnala che in considerazione delle  misure previste dal decreto legge e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, il Presidente dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dato disposizione per la chiusura dal 18 al 25 marzo degli sportelli dell’Agenzia aperti al pubblico su tutto il territorio nazionale. Il personale dell’Ente, attraverso attività di back office, garantirà l’operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili sia sul portale, sia sull’App Equiclick, dando anche assistenza con i canali di ascolto che sono stati potenziati con nuovi indirizzi mail per eventuali richieste di assistenza, urgenti e indifferibili, riferite, ad esempio, a procedure attivate prima del periodo sospensivo.

COVID-19: LE MISURE FISCALI DEL D.L.18/2020
Tag:             

Lascia un commento