a cura di Rossella Ceccarini

Dal 27 settembre 2026 si applicano anche in Italia le disposizioni introdotte dal d.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2024/825 e diretto a rafforzare la tutela dei consumatori rispetto alle pratiche commerciali sleali ed alle informazioni ambientali fornite nelle comunicazioni commerciali.
Il decreto ha modificato il Codice del consumo introducendo nuove definizioni, tra cui quelle di “asserzione ambientale”, “asserzione ambientale generica”, “etichetta di sostenibilità”, “sistema di certificazione” e “durabilità”.
La nuova disciplina amplia le ipotesi di pratiche commerciali ingannevoli. È considerata ingannevole, tra l’altro, la formulazione di asserzioni ambientali relative a prestazioni future in assenza di impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, inseriti in un piano di attuazione dettagliato e realistico, sottoposto a verifica periodica da parte di un terzo indipendente.
Sono inoltre considerate in ogni caso ingannevoli l’esibizione di etichette di sostenibilità non basate su un sistema di certificazione o non stabilite da autorità pubbliche, l’uso di asserzioni ambientali generiche senza la dimostrazione dell’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, nonché l’attribuzione all’intero prodotto o all’intera attività del professionista di caratteristiche ambientali riferibili soltanto ad un singolo aspetto.
Il provvedimento vieta anche di affermare, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni.
Accanto al profilo del greenwashing, il decreto introduce nuovi obblighi informativi precontrattuali relativi, tra l’altro, alla garanzia legale di conformità, alla garanzia commerciale di durabilità, agli aggiornamenti software, all’indice di riparabilità ed alla disponibilità dei pezzi di ricambio, prevedendo l’utilizzo di avvisi ed etichette armonizzati.
Il decreto si inserisce nel quadro delle misure europee volte a rendere più trasparenti le informazioni rivolte ai consumatori ed a contrastare l’uso di messaggi ambientali generici, non verificabili o potenzialmente fuorvianti.

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