a cura di Rossella Ceccarini

Sequestro preventivo e intestazione fittizia: l’archiviazione della posizione dell’interposto non esclude automaticamente il vincolo reale sui beni sociali
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Penale, sentenza n. 34259 del 15.09.2026, depositata il 23.09.2026
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34259 depositata il 23 settembre 2026, ha affermato che, in materia di sequestro preventivo disposto in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, l’archiviazione della posizione del soggetto formalmente intestatario del bene non determina automaticamente la caducazione del vincolo reale e la restituzione dei beni formalmente a lui riferibili, ove restino ferme la sussistenza del fatto storico di reato ed il giudice di merito abbia motivatamente ritenuto la riconducibilità sostanziale dei beni all’interponente; in tale contesto, il vincolo può estendersi non soltanto alle partecipazioni sociali, ma anche al patrimonio della società, ivi compreso il conto corrente sociale.
La vicenda trae origine dal provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Bologna aveva disposto “il sequestro preventivo dell’intero capitale sociale di (…) s.r.l., del saldo del conto corrente intestato a (…) s.r.l., del saldo fino alla concorrenza di 15 milioni di euro su conti correnti svizzeri, delle partecipazioni nelle società rumene (…) s.r.l. e (…) s.r.l.”. A fronte di tale misura, il difensore aveva chiesto il dissequestro e la restituzione dei beni, evidenziando che per uno dei soggetti coinvolti era stata formulata richiesta di archiviazione, poi accolta in relazione al capo concernente l’art. 512-bis c.p. Secondo la prospettazione difensiva, l’archiviazione avrebbe dovuto far venir meno il sequestro dei beni formalmente riferibili al soggetto archiviato o alla società.
La Cassazione ha, però, escluso che da tale dato potesse discendere, di per sé, l’illegittimità del vincolo. Il punto centrale della decisione è nel richiamo al consolidato principio secondo cui “il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera in cui l’interposto, ove si renda fittiziamente titolare di beni o di utilità al fine di eludere misure ablatorie o di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di rimpiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., sicché l’eventuale assoluzione del predetto in un separato giudizio non produce necessariamente effetti sulla posizione dell’interponente”. Muovendo da tale premessa, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, secondo cui l’intervenuta archiviazione non incideva sulla permanenza del fumus del reato. La motivazione è esplicita nel sottolineare che “l’archiviazione sia stata chiesta nei confronti di (…) ‘per non aver commesso il fatto’, per cui il fatto storico relativo al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. è comunque stato ritenuto sussistente”. Ne consegue che l’archiviazione della posizione dell’interposto non vale automaticamente a trasformarlo in terzo estraneo, né comporta, per ciò solo, il venir meno della confiscabilità o sequestrabilità dei beni oggetto dell’intestazione ritenuta fittizia. La Suprema Corte ha, inoltre, ricordato i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare reale, ribadendo che il ricorso per cassazione contro ordinanze in tema di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva dei soli vizi motivazionali radicali. In questa prospettiva, la Corte ha escluso che sussistesse il denunciato vizio, affermando che “non si può ritenere sussistente la denunziata violazione di legge nella motivazione del Tribunale, né per quanto riguarda l’irrilevanza della intervenuta archiviazione, né relativamente al fatto che (…) fosse il reale dominus delle società delle quali è stato disposto il sequestro”.
Un secondo snodo decisivo della sentenza riguarda l’estensione del sequestro al patrimonio sociale, oltre che alle partecipazioni. La difesa aveva contestato la mancata distinzione tra quote societarie e beni intestati alla società, sostenendo che il sequestro del conto corrente sociale richiedesse uno specifico ed autonomo accertamento. La Cassazione, tuttavia, ha valorizzato la ricostruzione della catena societaria operata dal Tribunale e ha osservato che da essa emergeva che la società attinta dal vincolo aveva acquisito “tutto il patrimonio delle varie società” coinvolte nell’operazione. Su questa base, il Collegio ha affermato in modo chiaro che, “pertanto, il sequestro non poteva che riguardare non solo le partecipazioni societarie, ma anche il patrimonio delle società, compreso il conto corrente di (…) s.r.l., posto che si tratta di bene riconducibile alla società”. La motivazione rafforza tale conclusione richiamando anche il dato normativo per cui “l’art. 20 del cd. codice antimafia prevede che il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda”. Il principio che se ne ricava, nei limiti della vicenda esaminata, è che la schermatura societaria non impedisce il mantenimento del vincolo quando il giudice di merito abbia motivatamente ritenuto la riconducibilità sostanziale del compendio all’indagato e la confluenza del patrimonio sociale nella disponibilità del soggetto ritenuto dominus effettivo.
La Corte ha affrontato, infine, il tema del periculum in mora. Anche sotto tale profilo, la Cassazione ha ritenuto immune da censure l’ordinanza del Tribunale, osservando che la motivazione individuava il rischio nel fatto che “il dissequestro delle partecipazioni e del conto corrente di (…) s.r.l.” avrebbe fatto tornare “nel possesso degli stessi (…) con conseguente rischio di protrazione della condotta illecita”.
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