a cura di Rossella Ceccarini

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CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV Penale, sentenza n. 32520 del 18.06.2025 depositata l’01.10.2025.

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32520 pubblicata il 1° ottobre 2025, ha ribadito un principio fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro: il preposto è titolare di una posizione di garanzia e risponde degli infortuni occorsi ai lavoratori quando non vigila adeguatamente sul rispetto delle norme antinfortunistiche.

Il caso all’attenzione della Corte di Cassazione riguarda una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino che aveva confermato una sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea, la quale aveva dichiarato colpevole l’imputato perché, nella qualità di preposto e capo cantiere della società (…), per i lavori edili eseguiti presso il cantiere allestito in un edificio comunale aveva omesso di sovraintendere e vigilare sull’osservanza, da parte del lavoratore (…), delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, in violazione dell’art. 19, co. 1, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e lo aveva condannato anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 20.000 euro. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32520, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, il preposto è definito come “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovraintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. In tale veste, il preposto assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro. Sul punto, la Cassazione ha fatto richiamo a quanto già enunciato con sentenza n. 12251/2014, nella quale era stato affermato che, “in tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità dei lavoratori, risponde degli eventi lesivi occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione, purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento in concreto verificatosi”.

La Suprema Corte ha così confermato che il preposto non può limitarsi a trasmettere ordini o direttive, ma deve esercitare un controllo concreto, costante e proporzionato alla natura delle attività, intervenendo tempestivamente in presenza di comportamenti pericolosi o non conformi alle procedure di sicurezza.

La Cassazione ha, inoltre, precisato che in tema di prevenzione antinfortunistica, affinché la condotta del lavoratore possa qualificarsi come abnorme, e come tale idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile quanto piuttosto che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera del rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. In altri termini, per essere ritenuta interruttiva del nesso causale la condotta del lavoratore deve collocarsi in qualche modo al di fuori dall’area di rischio della lavorazione in corso. Nel caso di specie, il lavoratore svolgeva attività coerenti con le mansioni affidategli ed alla presenza del preposto, che non poteva ignorare quanto stava accadendo. Pertanto, il nesso causale non era stato interrotto.


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SICUREZZA SUL LAVORO: IL PREPOSTO DEVE GARANTIRE UN CONTROLLO EFFETTIVO E CONTINUO, NON SOLO IMPARTIRE ORDINI

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