La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 158 del 2026, è intervenuta sull’art. 27 d.lgs. n. 159/2011, dichiarandone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non consentiva di impugnare il provvedimento che rigetta l’istanza di revoca del sequestro di prevenzione.


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