a cura di Rossella Ceccarini

​CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro, sentenza n. 8214 del 24.02.2026 pubblicata il 02.04.2026

La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8214 pubblicata il 2 aprile 2026, ha chiarito che la presenza di precedenti penali non consente all’impresa di sottrarsi all’obbligo di assunzione previsto dalla clausola sociale del CCNL. Il codice antimafia non introduce alcun automatismo: l’imprenditore deve svolgere una valutazione concreta di incompatibilità tra il profilo del lavoratore e le mansioni da attribuire.

Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguarda il ricorso di (…) s.r.l. contro la decisione con cui la Corte d’Appello di Napoli aveva dichiarato costituito, ex art. 2932 c.c., il rapporto di lavoro tra la società subentrata nell’appalto di pulizie presso un ospedale ed un addetto alle pulizie già impiegato dal precedente appaltatore, con attribuzione del IV livello del CCNL Pulizie Multiservizi ed aveva condannato al pagamento delle retribuzioni maturate. La società aveva rifiutato l’assunzione richiamando i numerosi precedenti penali del lavoratore e sostenendo che tale profilo potesse esporla al rischio di un’interdittiva antimafia. Nel ricorso, la società insisteva sul fatto che anche un dipendente non apicale potesse rappresentare un possibile veicolo di infiltrazione mafiosa e che, per evitare il rischio di perdere l’appalto, fosse necessario non procedere all’assunzione.

La Cassazione ha respinto questa impostazione richiamando il proprio precedente secondo cui la documentazione antimafia può rappresentare valido strumento, per l’imprenditore, al fine di selezionare il personale da assumere e di valutare la compatibilità della personalità del soggetto da assumere rispetto alle mansioni da assegnare, in quanto tale comparazione può, eventualmente, consentire l’esonero, ai sensi dell’art. 1218 c.c., dall’obbligo di facere a carico del datore di lavoro scaturente dalla previsione di un contratto collettivo (C. Cass. n. 22212/2022). Ha ricordato, inoltre, che l’attitudine professionale può essere esclusa dalla commissione di un grave reato ove la posizione da attribuire all’interno dell’impresa (ed il settore di attività) possa rappresentare un veicolo, per la mafia, per controllare o guidare dall’esterno l’impresa (v. Cons. Stato n. 5410/2018).

Secondo gli Ermellini, tuttavia, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valutato comparativamente il profilo penale del lavoratore e la collocazione da assumere all’interno dell’impresa (addetto di pulizia) ed aveva correttamente ritenuto, da un punto di vista giuridico, che nessun divieto di assunzione proveniva dalle norme del codice antimafia e, da un punto di vista fattuale, che i tempi di commissione dei reati (risalenti agli anni Ottanta) e la mansione da affidare al lavoratore (che esclude rapporti con il pubblico e maneggio di denaro) non rappresentavano circostanze oggettive idonee a fondare il sospetto di una contiguità del dipendente alla criminalità organizzata.

Nessun automatismo, dunque, tra precedenti penali e divieto di assunzione. La clausola sociale impone il riassorbimento del personale e l’eventuale esclusione richiede una concreta incompatibilità, nel caso di specie esclusa.


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CLAUSOLA SOCIALE E CODICE ANTIMAFIA: I PRECEDENTI PENALI NON BASTANO AD ESCLUDERE L’ASSUNZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI