a cura di Rossella Ceccarini


​CORTE DI CASSAZIONE, Sezione V Penale, sentenza n. 12943 del 13.01.2026 depositata il 08.04.2026

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12943 depositata l’8 aprile 2026, è intervenuta nuovamente sul tema della bancarotta fraudolenta patrimoniale, chiarendo quando un’operazione debba essere qualificata come distrattiva e quali criteri guidino la valutazione del giudice. Secondo la Corte, è distrattiva ogni operazione che comporti l’immediata fuoriuscita di risorse dal patrimonio sociale senza un ritorno concreto ed attuale.

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari che aveva condannato un amministratore e socio di maggioranza di una società poi fallita, ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale per operazioni distrattive di rilevante entità, quantificate in oltre 2 milioni di euro derivanti da: parte del prezzo della cessione dello stabilimento; cessione di macchinari ad una società cinese senza incasso del corrispettivo; trasferimenti verso società riconducibili allo stesso soggetto, privi di adeguata giustificazione causale. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità riconosciuta in primo grado, riducendo parzialmente la pena. L’imputato aveva, quindi, proposto ricorso per Cassazione.

Nel caso di specie, la sentenza ha valorizzato, in particolare, il dato per cui la somma oggetto di contestazione era stata corrisposta “nello stesso giorno dell’incasso del prezzo di vendita dello stabilimento, a titolo di canoni anticipati relativi ad annualità molto successive, e dunque per un periodo di godimento futuro e remoto”. Secondo la Suprema Corte, la motivazione impugnata ha posto in evidenza l’anomalia economico gestionale dell’operazione ed il suo effetto immediatamente depauperativo per la società poi fallita.

Con la sentenza n. 12943, gli Ermellini hanno chiarito che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale qualsiasi operazione che determini una fuoriuscita di risorse dal patrimonio sociale senza un corrispondente beneficio concreto per la società.

La Suprema Corte ha richiamato il criterio della ragionevolezza economica. Sono, infatti, da ritenersi indici di distrazione tutte le operazioni prive di una logica gestionale coerente o non giustificate da effettive esigenze aziendali, soprattutto quando la società si trova in una situazione di crisi. La distrazione si configura quando l’operazione determina un depauperamento della garanzia patrimoniale, anche solo sotto forma di rischio concreto, senza che sia necessario un danno definitivo. La presenza di scritture contabili o di schemi negoziali non è sufficiente a legittimare l’operazione: occorre la prova dell’effettività del rapporto sottostante. In particolare, nei rapporti tra società, la mera annotazione contabile non dimostra la legittimità dell’operazione. Quindi il vantaggio per la società deve essere concreto e verificabile, idoneo a compensare il pregiudizio e temporalmente compatibile con la situazione aziendale. In mancanza di tali requisiti, il beneficio rimane solo teorico e non è sufficiente ad escludere la natura distrattiva dell’operazione. Particolare rilievo assume la valutazione di alcune operazioni ritenute sintomatiche della distrazione, quali il pagamento anticipato di canoni relativi a periodi futuri, i trasferimenti verso società del gruppo privi di adeguata giustificazione e le operazioni senza effettiva controprestazione. Tali condotte evidenziano una fuoriuscita immediata di risorse a fronte di utilità incerte o non dimostrate.

Secondo la Corte, per la configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico, inteso come consapevolezza della pericolosità della condotta rispetto agli interessi dei creditori. È sufficiente che il soggetto si rappresenti l’idoneità dell’operazione a depauperare il patrimonio sociale ed accetti il rischio che tale condotta comprometta la garanzia patrimoniale. Da ultimo, la Suprema Corte ha affrontato il tema della rilevanza dell’IVA nella determinazione del danno da bancarotta, chiarendo che l’imposta non può essere considerata un elemento neutro, ma rappresenta a tutti gli effetti una componente del pregiudizio patrimoniale subito dalla società. La Corte ha osservato che, se il corrispettivo viene incassato e poi distratto, oppure non viene incassato affatto, la conseguenza è che la società rimane comunque obbligata verso il Fisco. L’obbligazione tributaria, infatti, non viene meno per effetto della distrazione o dell’inadempimento del terzo.


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BANCAROTTA FRAUDOLENTA: LA CASSAZIONE RIBADISCE I CRITERI PER INDIVIDUARE LE OPERAZIONI DISTRATTIVE

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