a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III Penale, sentenza n. 30109 del 09.07.2025 depositata il 02.09.2025

​​​​​​​​​​​​​La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30109 depositata il 2 settembre 2025, ha statuito che la pendenza di una procedura di composizione negoziata della crisi, con concessione di misure di protezione da parte del tribunale, non è elemento che giustifica la sussistenza del periculum in mora – inteso come necessità di preservare il profitto del reato per evitare il rischio che i beni non possano più trovarsi al termine del processo – in relazione al provvedimento di sequestro conservativo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p.

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini riguarda un’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Modena, che – accogliendo un’istanza di riesame – aveva annullato il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal medesimo G.I.P., finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto derivante da reati tributari. Contro tale decisione aveva proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica, deducendo violazione di legge in riferimento all’art. 321 c.p.p. e lamentando una erronea equiparazione tra il periculum in mora e le esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva.

La Suprema Corte ha ribadito che il periculum in mora deve emergere da elementi concreti che dimostrino il rischio effettivo che i beni, in assenza di sequestro, possano essere dispersi, alienati o modificati, rendendo inefficace la futura confisca.

Secondo la Suprema Corte, la decisione del Tribunale del Riesame si pone in linea con i principi ermeneutici enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36959/2021 (Ellade). In particolare, nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è necessario che il provvedimento sia adeguatamente motivato non solo in ordine al fumus commissi delicti, ma anche al periculum in mora, inteso in relazione alla funzione anticipatoria della misura rispetto alla confisca.

Tale tipologia di sequestro si distingue dal sequestro con finalità meramente impeditiva previsto dal primo comma dell’art. 321 c.p.p., in quanto mira a preservare l’efficacia della futura confisca, evitando che il bene venga disperso, alterato, deteriorato o alienato prima della conclusione del procedimento.

Pertanto, il provvedimento deve esplicitare le ragioni per cui si ritiene necessario anticipare gli effetti della confisca, evidenziando gli elementi concreti da cui emerge il rischio che, in assenza della misura, la sua efficacia venga compromessa.

Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata aveva argomentato l’assenza del periculum in mora analizzando specifici elementi di fatto in grado di escluderlo.


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SEQUESTRO CONSERVATIVO ED ECCESSO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

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