SEQUESTRO CONSERVATIVO ED ECCESSO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

SEQUESTRO CONSERVATIVO ED ECCESSO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

​​​​​​​​​​​​​La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30109 depositata il 2 settembre 2025, ha statuito che la pendenza di una procedura di composizione negoziata della crisi, con concessione di misure di protezione da parte del tribunale, non è elemento che giustifica la sussistenza del periculum in mora – inteso come necessità di preservare il profitto del reato per evitare il rischio che i beni non possano più trovarsi al termine del processo – in relazione al provvedimento di sequestro conservativo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p.