a cura di Rossella Ceccarini

​​​​​​​​È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2025 il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, che introduce un pacchetto di misure urgenti per contrastare le attività illecite in materia di rifiuti, bonificare l’area denominata “Terra dei Fuochi”, rafforzare la tutela penale dell’ambiente, assistere le popolazioni colpite da eventi calamitosi. Il provvedimento recepisce la Direttiva UE 2024/1203, che promuove l’inasprimento delle sanzioni e l’ampliamento delle condotte punibili, con particolare attenzione al pericolo concreto per la salute umana e per le matrici ambientali.

Modifiche al Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152/2006)

L’art. 1 del decreto legge interviene su:

· art. 212 (Albo gestori ambientali)

· art. 255 (Abbandono di rifiuti)

· art. 256 (Gestione non autorizzata)

· art. 258 (Violazioni documentali)

· art. 259 (Traffico illecito)

Vengono, poi, introdotte le seguenti nuove fattispecie:

· art. 255-bis: Abbandono aggravato di rifiuti non pericolosi

· art. 255-ter: Abbandono di rifiuti pericolosi

· art. 259-bis: Aggravante per attività d’impresa

· art. 259-ter: Delitti colposi in materia di rifiuti

Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale

· art. 131-bis c.p.: esclusione della tenuità del fatto per gravi reati ambientali

· art. 452-sexies c.p.: traffico e abbandono di materiale radioattivo

· art. 452-septies c.p.: impedimento del controllo

· art. 452-terdecies c.p.: omessa bonifica

· art. 452-quaterdecies c.p.: attività organizzate per traffico illecito

· art. 382-bis c.p.p.: arresto in flagranza per reati ambientali gravi

Misure di prevenzione antimafia (art. 34-bis cod. antimafia)

Il decreto legge estende l’applicabilità dell’amministrazione giudiziaria anche alle imprese coinvolte in reati ambientali, quali:

· inquinamento e disastro ambientale

· traffico illecito e combustione di rifiuti

· abbandono di rifiuti pericolosi.

La misura può essere adottata anche in assenza di condanna, quando vi siano indizi sufficienti che l’attività economica sia assoggettata a condizionamenti mafiosi o ne favorisca l’operatività.

Responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. n. 231/2001)

L’art. 6 del decreto legge aggiorna l’art. 25-undecies del d.lgs. n. 231/2001, includendo:

· nuove fattispecie di reato ambientale

· aggravanti specifiche per attività d’impresa

· aumento delle sanzioni pecuniarie per tutti i reati ambientali.

Tra i reati presupposto sono ora inclusi:

· omessa bonifica

· impedimento del controllo ambientale

· abbandono aggravato di rifiuti

· combustione illecita.

Bonifica della Terra dei Fuochi

L’art. 9 del decreto legge stanzia 15 milioni di euro per il 2025 per interventi di bonifica, affidati al Commissario unico, che potrà:

· rimuovere e smaltire i rifiuti

· avviare il recupero ambientale

· ripristinare lo stato dei luoghi.

Codice della Strada

L’art. 7 del decreto legge introduce sanzioni per:

· imbrattamento delle strade con materiali non classificati come rifiuti

· abbandono di rifiuti da veicoli in sosta o in movimento.

Altre disposizioni

· art. 4: modifica alla legge sul crimine organizzato transnazionale

· art. 8: utilizzo della Carta nazionale dell’uso del suolo

· artt. 10 e 11: contributi per zone colpite da calamità ed eventi meteorologici (Marche)


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REATI AMBIENTALI: PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO CHE RECEPISCE LA NORMATIVA UE IN MATERIA AMBIENTALE

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