A cura di Rossella Ceccarini

Con informazione provvisoria n. 02/2024 del 29 febbraio 2024 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno risolto la questione relativa alla continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma 2, c.p. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata l. n. 3/2019.

La questione controversa aveva ad oggetto i rapporti tra il vecchio delitto di millantato credito, già punito dall’art. 346, comma 2, c.p., e il nuovo delitto di traffico di influenze, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. s), l. n. 3/2019. I giudici rimettenti (Cass. pen., Sez. II, 28 giugno 2023, n. 31478), accertata l’esistenza di un contrasto nella recente giurisprudenza di legittimità, hanno rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, formulando il seguente quesito: «Se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma 2, c.p., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis c.p.». Un primo orientamento riteneva, infatti, che vi fosse continuità normativa tra le due fattispecie: l’intervento del gennaio 2019, grazie al quale la normativa interna è stata adeguata agli obblighi convenzionali assunti dall’Italia, ha comportato la riscrittura dell’art. 346-bis c.p., nel quale sarebbe stata inglobata la pregressa condotta incriminata a titolo di millantato credito. Secondo un opposto orientamento, invece, seppure il legislatore del 2019 abbia effettivamente inteso inglobare l’abroganda fattispecie di cui all’art. 346 c.p. in quella di cui all’art. 346-bis c.p., si ravviserebbe una discontinuità tra i due delitti. Le Sezioni Unite, all’esito della camera di consiglio del 29 febbraio 2024, hanno dato risposta «negativa» alla questione controversa sottoposta al loro esame, ritenendo, dunque, che non sussista continuità normativa tra le due ipotesi delittuose in oggetto.


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REATO DI MILLANTATO CREDITO: CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI, INFORMAZIONE N. 2 DEL 29.02.2024

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