Con informazione provvisoria n. 02/2024 del 29 febbraio 2024 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno risolto la questione relativa alla continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma 2, c.p. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata l. n. 3/2019.