A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I Civile, ordinanza n. 1033 dell’08 novembre 2023 depositata il 10 gennaio 2024

La Sezione Prima della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1033 depositata il 10.01.2024, ha affermato il seguente principio di diritto: “L’istituto del c.d. cram-down fiscale disciplinato nell’art. 180, comma 4, l. fall. non dà luogo ad un tertium genus di giudizio di omologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario, che contempla il reclamo ex art. 183 l. fall. (art. 180, comma 4, l. fall.) ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità (art. 180, comma 3, l. fall.), a seconda che siano proposte o meno opposizioni”.

La vicenda sottoposta alla Suprema Corte trae origine dalla presentazione da parte della società (…) al Tribunale di Bari di un’istanza di omologa della propria proposta di concordato preventivo non avendo ottenuto le maggioranze previste dall’art. 177 l. fall. stante il voto contrario del creditore chirografario rappresentato dall’Agenzia delle Entrate che non ha aderito alla proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall. In ragione di tale dissenso, la società istante chiedeva l’omologa forzosa con il ricorso all’istituto del cram-down fiscale quale previsto dall’art. 180, comma 4, l. fall. Il Tribunale, verificata la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio di omologa e, quindi, la mancata opposizione alla stessa, raccolto il parere favorevole dei commissari giudiziali sulla proposta concordataria, ritenute «non ostative le ragioni contestative espresse dal creditore dissenziente Agenzia delle Entrate», emetteva il decreto di omologa. L’Agenzia delle Entrate interponeva reclamo al decreto ai sensi dell’art. 183 l. fall. ottenendone la revoca dalla Corte d’Appello di Bari. Con ricorso in Cassazione la società chiedeva la riforma del provvedimento di revoca lamentando: 1) la violazione o falsa applicazione dell’art. 183 l. fall.; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 180 l. fall.; 3) la violazione o falsa applicazione degli artt. 180 e 183 l. fall; 4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 162, 163 e 186-bis l. fall.

La Sezione Prima della Cassazione con l’ordinanza n. 1033 depositata il 10.01.2024, nel cassare senza rinvio il decreto impugnato, esaminando la disciplina attuale, ha sottolineato come l’istituto del cram down fiscale rappresenti una «dirompente novità dell’ordinamento concorsuale attraverso cui, in un’ottica di favor rei per la soluzione concordataria, si mira a superare le farraginosità burocratiche sovente registrate nell’espressione del consenso da parte dei creditori pubblici». Sul piano sistematico, avverte l’ordinanza, si tratta di una regola sostanziale del giudizio di omologazione, sulla stessa base del cram down ordinario. Una collocazione che, però, non deve essere considerata decisiva per l’individuazione delle regole procedurali applicabili e neppure di ostacolo al rito semplificato delineato dal comma 3 dell’art. 180 l. fall. A differenza del cram down ordinario, che origina dalla specifica contestazione della convenienza della proposta da parte di un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente (ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, di creditori dissenzienti che rappresentino il 20% dei creditori ammessi al voto), il cram-down fiscale attinge al segmento precedente dell’approvazione della proposta poiché realizza, per una sorta di fictio, il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall’art. 177, comma 1, l. fall., anche nel caso in cui esse non fossero state raggiunte per la mancata adesione determinante dell’amministrazione finanziaria. Attraverso questo meccanismo così «è come se fosse realizzato il presupposto dell’approvazione del concordato a norma del primo comma dell’articolo 177, come prevede l’articolo 180, comma 1, Legge fallimentare». Ciò spiega perché il legislatore non ha sentito l’esigenza di dettare una specifica disciplina sull’iter procedurale da seguire in caso di cram down fiscale: non si tratta, infatti, di un tertium genus rispetto alle ipotesi in cui la proposta non sia stata approvata (art. 179) o viceversa sia stata approvata (art. 180), bensì di una regola di omologazione che, proprio in virtù del suo funzionamento, si colloca nella seconda ipotesi, ove è infatti disciplinata.

E, dunque, potranno aversi casi nei quali il cram-down fiscale opera in corso di opposizioni (con applicazione del regime procedurale ordinario) e casi nei quali, nonostante la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie), esso opera in assenza di opposizioni con la conseguente applicazione del regime procedurale semplificato, che non ammette gravame.


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CRISI D’IMPRESA: REGIME PROCEDURALE DEL CRAM-DOWN FISCALE
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