La Corte di Cassazione, Sezione Quinta, con ordinanza 3 dicembre 2024, n. 47294, ha rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione del quesito così formulato: «Se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’art. 52, comma l, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – in forza del quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro – debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito commesso dal proposto, il relativo diritto debba essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo, ovvero nel senso che debba essere anteriore al sequestro anche l’accertamento giudiziale del credito».