A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Terza Penale, sentenza n. 45314 del 04.10.2023 depositata il 10.11.2023

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 45314 del 4 ottobre 2023 depositata il 10 novembre 2023 si è pronunciata in merito al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e ha riaffermato il principio secondo cui il profitto di un reato può consistere in un risparmio di spesa. Tale principio è ormai ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità ed è stato affermato con estrema chiarezza in almeno due decisioni delle Sezioni Unite (S.U., n. 188374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036-01, in materia di reati tributari, e S.U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261117-01, in materia di reati colposi).

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione riguardava un ricorso avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in materia di misure cautelari reali che aveva parzialmente accolto l’appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il provvedimento di parziale accoglimento dell’istanza di dissequestro presentata da (…), provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma con riferimento al sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente disposto anche nei confronti dell’istante. Il sequestro riguardava il profitto del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ed era stato disposto a norma dell’art. 452-quaterdecies, comma 4, c.p. Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è stato ipotizzato con riferimento, in particolare, all’omesso emungimento del percolato prodotto nella discarica di (…) da parte della società (…) s.r.l., preposta alla gestione del sito, ed in relazione alla quale il ricorrente aveva un ruolo apicale nel periodo compreso tra il 2009 ed il 2018.

Secondo la Cassazione, il principio secondo cui il profitto di un reato possa consistere in un risparmio di spesa – che è stato affermato anche dalle due sentenze delle Sezioni Unite del 31 gennaio 2013, n. 188374, e del 24 aprile 2014, n. 38342 – poggia sulla premessa secondo cui l’idea di profitto non può non essere conformata in guisa che sia coerente con le caratteristiche della fattispecie cui si riferisce. E, quindi, è riferibile a tutte le fattispecie di reato rispetto alle quali il risparmio di spesa si presenta come una forma di profitto «coerente», ossia come “risultato” derivante dalla condotta integrante il fatto tipico. Ciò posto, tra le fattispecie rispetto alle quali il risparmio di spesa si presenta come una forma di profitto «coerente» è senz’altro da annoverare anche quella prevista dall’art. 452-quaterdecies c.p. Appare sufficiente rilevare in proposito che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il profitto «ingiusto» del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti può consistere anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali (Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2019, n. 16056). Precisato che il profitto del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti può avere ad oggetto un risparmio di spesa, occorre esaminare qual è l’ambito applicativo di tale nozione. Un punto di partenza è offerto, pure a questo proposito, dalla consolidata elaborazione giurisprudenziale. Secondo il costante insegnamento, anche delle Sezioni Unite, il profitto deve essere «identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato» (così, per tutte, Cass. pen., S.U., 26 giugno 2015, n. 31617). E questo principio trova costante applicazione pure quando il profitto è costituito da un risparmio di spesa (così, ancora, S.U., n. 38343 del 2014, Espenhahn, cit., in motivazione, § 64, nonché, di recente Sez. IV, n. 29397 del 08/06/2022, Torregrossa, Rv. 283388-02, e Sez. VI, n. 20179 del 10/03/2021, Toto S.P.A. Costruzioni, Rv. 281306-01). Ma quando può ritenersi che un risparmio di spesa costituisca vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato? A parere della Suprema Corte sembra ragionevole ritenere che risparmio di spesa costituente vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato sia quello attinente a quei costi “doverosi” che vengano “evitati”, o comunque non “esborsati”, proprio a causa dell’illecito, quale indefettibile conseguenza di quest’ultimo, e la cui identità sia oggettivamente individuabile ed economicamente valutabile. Va tuttavia precisato che la valutazione economica del risparmio di spesa, se richiede una precisa individuazione delle “voci” di costo illecitamente “evitate”, può essere fondata anche su criteri elaborati sulla base di dati statistici o di mercato in ordine al “valore” di queste ultime. Invero, una volta che le spese risparmiate siano esattamente individuate nella loro identità e nella loro diretta derivazione causale dal reato, sarebbe del tutto irragionevole escludere l’applicazione di criteri di stima in grado di quantificarle secondo un alto grado di probabilità logica: ad opinare diversamente, si escluderebbe l’ablazione del profitto ingiusto che il reo ha realizzato mediante l’illecito penale, sebbene questo sia certo nel suo essersi verificato, e plausibilmente determinabile nel suo concreto ammontare secondo criteri condivisi tra gli esperti, in contrasto con la volontà del legislatore che ne ha specificamente disposto la confisca.

Di conseguenza, in relazione al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, potrà ritenersi profitto confiscabile il mancato “esborso” di quei costi “doverosi” evitati proprio, e specificamente, a causa della commissione della condotta illecita, e la cui identità sia oggettivamente individuabile ed economicamente valutabile sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione secondo un alto grado di probabilità logica.


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TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: RISPARMIO DI SPESA COME FORMA DI PROFITTO
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