A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III Penale, sentenza n. 19325 del 17.01.2023 depositata il 08.05.2023

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19325 del 17.01.2023 depositata l’08.05.2023 ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio stabilendo che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni in senso contrario.

Gli Ermellini sono stati chiamati a decidere su un’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Foggia che confermava il decreto emesso dal GIP del medesimo Tribunale con il quale, nell’ambito di un articolato procedimento a carico di una pluralità di indagati, era stato disposto, all’esito di perquisizioni locali, il sequestro preventivo dell’importo di € (…) nei confronti di (…) indagato, quale commercialista incaricato della trasmissione delle dichiarazioni fiscali di una serie di società oltre che depositario delle scritture contabili della (…), dei reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, all’art. 640, commi 1 e 2, c.p. ed all’art. 416 c.p., reati a lui contestati per aver preso parte a un’associazione a delinquere finalizzata a creare fittiziamente, mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti con riferimento ai lavori edili da compiere in almeno 246 cantieri, crediti di imposta fittizi in materia di bonus edilizi, crediti ceduti o a intermediari finanziari o a società di grandi dimensioni. Avverso l’ordinanza veniva proposto ricorso per Cassazione sollevando quale unica doglianza l’inosservanza degli artt. 125, comma 3, 292, comma 2, lett. c), 324, comma 7, e 329, comma 9, c.p.p. e il difetto assoluto di motivazione.

La Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure relative alla valutazione del periculum in mora e ha richiamato l’affermazione delle Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 36959 del 24.06.2021) secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, destinazione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”. In tale sentenza si è infatti sottolineato che il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, per cui la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente tale aspetto, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire successivamente impraticabile. Ciò comporta, tuttavia, secondo la Suprema Corte, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento a seconda, non già della diversa tipologia formale della confisca cui il sequestro è finalizzato (se, cioè, definita, dalla legge, come obbligatoria ovvero come facoltativa), ma dei riflessi del necessario giudizio prognostico sull’an del sequestro. Tale impostazione è stata ripresa dall’evoluzione giurisprudenziale successiva alla citata sentenza delle Sezioni Unite, essendosi ribadito (cfr. Sezione III, n. 47054 del 22/09/2022, e Sezione III, n. 37727 del 22/06/2022) che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario.


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MISURE CAUTELARI – ESPRESSA MOTIVAZIONE SUL PERICULUM IN MORA NEL SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA ANCHE OBBLIGATORIA

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