COMPENDI SEQUESTRATI: NON È APPELLABILE IL PROVVEDIMENTO CON CUI IL TRIBUNALE APPROVA IL PROGRAMMA DI GESTIONE EX ART. 41, D.LGS. 159 DEL 2011

COMPENDI SEQUESTRATI: NON È APPELLABILE IL PROVVEDIMENTO CON CUI IL TRIBUNALE APPROVA IL PROGRAMMA DI GESTIONE EX ART. 41, D.LGS. 159 DEL 2011

La prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione si pronuncia sul regime delle impugnazioni avverso i decreti emessi ai sensi dell’art. 41, D.lgs. 159 del 2011.

Il collegio, presieduto dal Giudice Bricchetti, dopo aver dato atto della diversità di soluzioni – non univoche – offerte dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che il decreto, emesso dal Tribunale ai sensi del summenzionato articolo, non sia suscettibile di autonoma impugnazione.