La Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27111, ha rimesso alla Consulta “la questione di legittimità costituzionale – per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. Addiz. 1 alla CEDU – dell’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p. (come novellato dal d.lgs. n. 14 del 2019 e applicabile dal 15/07/2022) nella parte in cui prevede che, nei rapporti con le procedure esecutive individuali, anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., nonché alla confisca stessa, si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anziché la regola dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie”.
COMPENDI SEQUESTRATI: NON È APPELLABILE IL PROVVEDIMENTO CON CUI IL TRIBUNALE APPROVA IL PROGRAMMA DI GESTIONE EX ART. 41, D.LGS. 159 DEL 2011

La prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione si pronuncia sul regime delle impugnazioni avverso i decreti emessi ai sensi dell’art. 41, D.lgs. 159 del 2011.
Il collegio, presieduto dal Giudice Bricchetti, dopo aver dato atto della diversità di soluzioni – non univoche – offerte dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che il decreto, emesso dal Tribunale ai sensi del summenzionato articolo, non sia suscettibile di autonoma impugnazione.






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