a cura della Redazione

Tra le misure introdotte dal legislatore allo scopo di contenere l’inquinamento mafioso delle attività economiche, si colloca anche il controllo giudiziario delle imprese, un istituto che la legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha inserito nel Codice antimafia, attraverso l’art. 34-bis.

Il Tribunale di Bologna Sezione Misure di Prevenzione, accogliendo la proposta congiunta di Questura e Procura, ha applicato la misura di prevenzione del controllo giudiziario (ex art. 34-bis codice antimafia) nei confronti di una società ritenuta «sottoposta alle condizioni di intimidazione o assoggettamento previste dall’art. 416 c.p. o in grado di agevolare l’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale».

Si tratta di una misura che non comportando lo spossessamento del compendio aziendale, risulta finalizzata «alla cd. “vigilanza prescrittiva“, ossia ad un recupero previa “bonifica” delle imprese proposte che si distingue dalle cd. misure ablatorie tout court, quali sequestro e confisca»; una misura che, come evidenziato dalla Commissione Fiandaca, ha lo scopo di «promuovere il disinquinamento mafioso delle attività economiche salvaguardando, al contempo, la continuità produttiva e gestionale delle imprese».

E’ stato così nominato dal Tribunale un Amministratore Giudiziario, il quale, per la durata della misura di prevenzione (un anno), avrà il compito di: «i) assicurare la propria presenza nella società, con accessi ripetuti e riunioni con il management della società almeno 2 volte al mese; ii) intrattenere stabili rapporti con gli amministratori della società, con il personale direttivo e monitorare le modifiche e gli avvicendamenti adottati dall’organo riferendo al Tribunale; iii) partecipare a tutte le assemblee riferendone gli esiti; iv) prendere visione della documentazione contabile, predisporre un elenco dei fornitori e dei clienti nonché di debitori e creditori segnalando eventuali criticità o anomalie; v) controllare gli atti di disposizione o di acquisto o pagamento già effettuati, gli atti di pagamento ricevuti nonché quelli che verranno effettuati nel periodo di vigenza della misura; vi) sollecitare la società ad adottare iniziative atte a contrastare potenziali infiltrazioni».

 

Tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, 7 settembre 2020
Presidente Caruso, Relatore Buttelli

Azienda in “odore di mafia”, il Tribunale applica il controllo giudiziario ex art.34-bis d.lgs. 159/2011
Tag:                         

Lascia un commento