a cura di Domenico Tammaro

La Cassazione sulla responsabilità del socio amministratore di una società di capitali, i profili di responsabilità personale ed i riflessi sui reati previsti dal d. lgs. n.74/2000

Nel caso de quo il Tribunale di Massa rigettava l’istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, in capo ai due soci, per la somma di € 149.749,32 a titolo di imposta IVA evasa dalla società xxxx s.r.l. per gli anni dal 2010 al 2016.

L’azione giudiziaria scaturiva dal fatto che, dopo aver ricoperto il ruolo di amministratore prima e liquidatore dopo, il socio provvedeva a cedere alla propria madre, un immobile acquisito ereditariamente, facendo ipotizzare l’intenzione di volersi sottrarre alla riscossione coattiva relativa al credito vantato dall’erario.

Il reato contestato è contemplato dall’art.11 del d.lgs. 74/2000 il quale, al primo comma sancisce: E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto  ovvero  di  interessi  o sanzioni amministrative relativi a dette   imposte   di   ammontare   complessivo   superiore   ad  euro cinquantamila,  aliena  simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui  propri  o  su  altrui  beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Carattere fondamentale della norma di cui all’art.11, d.lgs. cit. è che il bene oggetto degli atti simulati o fraudolenti, deve rientrare nella sfera patrimoniale del soggetto debitore nei confronti dell’Erario, essendo questo l’unico caso in cui l’atto può rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

I soci, avverso l’indicata ordinanza, propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Eccepiscono, in primis l’errata attribuzione in capo alla persona fisica delle responsabilità riconducibili a quella autonomia patrimoniale perfetta tipica delle società di capitali e quindi diversa dalla responsabilità degli amministratori, in secundis che si sia valutato il ricorrente non in qualità di amministratore, bensì, personalmente e in concorso con la madre, riguardo un immobile non di proprietà della società debitrice.

Per la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 1190 del 01/10/2020, i motivi sono fondati.

Il richiamo è ad un altro articolo del d.lgs.74/2000, ovvero l’art.10-ter, di seguito riportato: E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo  al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare  superiore  a  euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.

Si osserva che il mancato versamento di IVA da parte della società pur essendo superiore a  50.000,00 euro, in riferimento a ciascuna annualità contestata, risulta inferiore alla soglia di 250.000,00 euro, prevista per il delitto di cui sopra che incrimina l’omesso versamento di IVA.

Solo se tale soglia fosse stata oltrepassata e l’incapienza della società fosse stata accertata, sarebbe stato eseguibile il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca in capo al legale rappresentante. Di fatti, la Corte dichiara che il Tribunale avrebbe dovuto specificare i presupposti, giuridici e di fatto, utili a chiarire perché si sia in presenza di una vendita simulata di un bene del debitore (amministratore, appunto) volta ad evitare la riscossione coattiva da parte dell’erario.

Nel caso in esame, quindi, non si configura altro che un illecito amministrativo a carico della società che autorizza l’amministrazione a procedere in via amministrativa all’accertamento della violazione e all’irrogazione delle relative sanzioni in relazione all’imposta dovuta e non versata.

Per i motivi, sopra esposti, l’ordinanza viene annullata e rinviata al Tribunale di Massa, in altra composizione, per un riesame.

La Cassazione sulla responsabilità del socio amministratore di una società di capitali, i profili di responsabilità personale ed i riflessi sui reati previsti dal d. lgs. n.74/2000
Tag:                             

1 thoughts on “La Cassazione sulla responsabilità del socio amministratore di una società di capitali, i profili di responsabilità personale ed i riflessi sui reati previsti dal d. lgs. n.74/2000

  • 7 Novembre 2020 alle 10:25
    Permalink

    Cercavo delle risposte in merito alla responsabilità di un socio amministratore per quanto riguarda una società di capitali…. Mi sono imbattuto in quest’articolo e devo dire la verità ha risposto a tutte le mie domande… Complimenti al Sign Domenico Tammaro

Lascia un commento