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  • Data di creazione 25 Luglio 2026
  • Ultimo aggiornamento 24 Luglio 2026

Responsabilità 231 negli infortuni sul lavoro: la Cassazione esige la prova rigorosa di interesse, vantaggio e colpa di organizzazione

a cura di Rossella Ceccarini

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24402 depositata il 2 luglio 2026, ha annullato con rinvio la condanna di una società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, ribadendo che la responsabilità amministrativa dell’ente non può discendere automaticamente dal reato del dipendente o del responsabile, ma richiede la dimostrazione autonoma e specifica di tre elementi distinti: il reato presupposto, l’interesse o il vantaggio concretamente riferibile all’ente e la colpa di organizzazione.

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguarda una sentenza della Corte d’Appello di Ancona che, in sede di rinvio, aveva confermato la responsabilità della società (…) s.p.a. ai sensi dell’art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001, in relazione alla commissione del reato di lesioni personali colpose gravi in danno di un lavoratore, rimasto infortunato alla mano destra mentre si apprestava a pulire il rullo spalmatore di un macchinario industriale, la cui zona di imbocco non era efficacemente protetta contro il rischio di trascinamento. Il Tribunale di Ancona, in primo grado, aveva dichiarato la società responsabile, ritenendo che la persistente carenza dei requisiti di sicurezza dei rulli anteriori rispondesse ad un interesse della società, individuato in una maggiore velocità del ciclo produttivo. La Corte d’Appello, in sede di rinvio a seguito di un precedente annullamento per vizi processuali, aveva confermato la responsabilità, escludendo tuttavia le sanzioni interdittive in ragione dell’avvenuto risarcimento della persona offesa. Nei motivi di appello, e poi nuovamente nel ricorso per cassazione, la difesa della società aveva dedotto, sulla base di una consulenza tecnica di parte, quanto segue: il cosiddetto revamping del macchinario, effettuato alcuni mesi prima dell’infortunio, non aveva eliminato alcun blocco e/o allarme di sicurezza; l’infortunio era avvenuto quando il macchinario non era in fase produttiva, durante una fase di taratura nella quale i rulli dovevano necessariamente continuare a girare anche in caso di apertura del riparo; la velocità di produzione del macchinario prima e dopo la modifica intervenuta subito dopo l’infortunio era rimasta sostanzialmente analoga, senza alcuna incidenza del revamping sulla produttività dell’impianto. La Corte territoriale, in sede di rinvio, aveva tuttavia ritenuto non pertinenti le questioni discendenti dalle conclusioni dell’esperto di parte, senza confrontarsi con i rilievi difensivi.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24402, ha accolto i motivi di ricorso relativi all’insussistenza del presupposto dell’interesse o vantaggio ed all’omessa motivazione sulla colpa di organizzazione, affermando principi di notevole rilevanza pratica. Ha ricordato, innanzitutto, che la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, puntualizzato che il d.lgs. n. 231/2001 ha consapevolmente rifiutato l’adozione di un criterio di imputazione dell’illecito dell’ente fondato sulla mera commissione del reato presupposto e, dunque, sulla responsabilità “ rimbalzo” dell’ente rispetto a quella della persona fisica, introducendo, invece, una forma di responsabilità dell’ente del tutto autonoma, seppur connessa a quella della persona fisica. Secondo gli Ermellini, “l’illecito dell’ente è, infatti, strutturato su una fattispecie complessa costituita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l’ente e la commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso (art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001), escludendo che possa essere attribuito a quest’ultimo un reato commesso sì da un soggetto incardinato nell’organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questa”. A ciò si aggiunge l’elemento soggettivo della colpa di organizzazione, che la Corte definisce come “la mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; elemento che, per un verso, è diversamente connotato a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all’altrui vigilanza e direzione (artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231 del 2001) e che, per altro verso, caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinto dalla colpa degli autori del reato”. Infine, la Suprema Corte ha censurato puntualmente la motivazione della Corte distrettuale, rilevando che la stessa “non ha fatto corretta applicazione di questi principi, essendosi limitata ad asserire che la perdurante carenza dei requisiti di sicurezza dei rulli anteriori rispondeva ad un interesse concretamente apprezzabile per la società sotto forma di maggiore velocità di produzione, senza tuttavia chiarire in modo specifico e concreto – specie a fronte dei rilievi difensivi, fondati anche su una relazione tecnica, secondo i quali la velocità di produzione precedente e successiva alla modifica intervenuta subito dopo l’infortunio era sovrapponibile – perché la situazione della eccessiva vicinanza dei rulli anteriori, cui era conseguito il pericolo di trascinamento degli arti del lavoratore addetto ed a cui era stato immediatamente posto rimedio dopo l’incidente, rispondeva ad un interesse o ad un vantaggio della società; per altro verso, la Corte distrettuale ha integralmente obliterato la verifica della colpa di organizzazione dell’ente”.

Responsabilità 231 negli infortuni sul lavoro: la Cassazione esige la prova rigorosa di interesse, vantaggio e colpa di organizzazione