a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V Penale, sentenza n. 32893 del 10.06.2026, pubblicata il 04.09.2026
Con la sentenza n. 32893 del 10 giugno 2026, pubblicata il 4 settembre 2026, la Sezione Quinta Penale della Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 483 c.p. in relazione alla dichiarazione resa dal legale rappresentante di una società in una domanda di finanziamento pubblico, nella quale era stata attestata l’insussistenza di procedimenti pendenti a carico dell’impresa in relazione alla responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/2001.
La sentenza prende le mosse dalla contestazione originaria ex art. 316-ter c.p. e dalla successiva riqualificazione del fatto. È la Corte di Cassazione a ricostruire direttamente l’addebito nei seguenti termini: l’imputato, “al fine di ottenere finanziamenti nell’ambito del Fondo rotativo 394/81, aveva presentato una dichiarazione mendace in cui affermava di non essere sottoposto a procedimenti penali da cui scaturiva la responsabilità della società (…) s.r.l. di cui era amministratore unico”. Sempre la Suprema Corte, nella motivazione, ha poi richiamato gli accertamenti compiuti dalla Corte territoriale sul contenuto del modulo di domanda, rilevando che “la Corte territoriale ha dato atto che il modulo di domanda per accedere ai finanziamenti del Fondo rotativo 394/81, sottoscritto dall’imputato, recava espressamente l’attestazione in ordine alla insussistenza di procedimenti pendenti a carico dell’impresa in relazione alla responsabilità di cui al d.lgs. n. 231 del 2001”. Sul piano dei principi, la Corte di Cassazione ha ribadito in modo espresso che “integra (…) il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n.445 del 2000. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’art. 76 del citato Testo unico, nello stabilire la sanzione penale per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo T.U., prevede che risponde del reato di cui all’art. 483 cod. pen. il privato che renda false attestazioni circa gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000”. In coerenza con tale premessa, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva ravvisato il reato di cui all’art. 483 c.p., evidenziando che la dichiarazione contenuta nella domanda di finanziamento era “espressamente soggetta all’obbligo di verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000”. La motivazione aggiunge un passaggio centrale ai fini della ricostruzione del caso: la Corte territoriale aveva tratto, “in modo logico e coerente, la sussistenza dell’obbligo a carico del dichiarante dell’obbligo di autocertificazione e l’irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 483 cod. pen., del fatto che la circolare ministeriale non prevedesse il requisito della insussistenza di tali procedimenti”. La Corte territoriale aveva dato atto che il modulo di domanda per accedere ai finanziamenti del Fondo rotativo 394/81, sottoscritto dall’imputato, recava espressamente l’attestazione in ordine alla insussistenza di procedimenti pendenti a carico dell’impresa in relazione alla responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/2001. Quanto all’elemento soggettivo, la Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui “chi attesta l’assenza di procedimenti penali a suo carico, avendo ricevuto un avviso della pendenza, nei suoi confronti, di un procedimento penale, è tenuto ad un doveroso controllo in ordine alla avvenuta definizione di tale procedimento. In assenza di tale controllo, commette il delitto previsto dall’art. 483 cod. pen., che, essendo punibile a titolo di dolo, deve considerarsi punibile anche a titolo di dolo eventuale”. Nell’applicare tale principio al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello secondo la quale la mancata risultanza del procedimento nel certificato dei carichi pendenti non era decisiva, in quanto il ricorrente aveva ricevuto pochi mesi prima della presentazione dell’istanza la notifica dell’avviso a presentarsi per svolgere interrogatorio per un illecito amministrativo commesso dalla società, compiutamente descritto, e successivamente gli era stato notificato l’avviso di conclusione indagini e poi l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Pertanto, nel momento in cui lo stesso ha sottoscritto la domanda in cui attestava l’assenza di procedimenti a suo carico, egli era senz’altro a conoscenza della pendenza del suddetto procedimento. La difesa aveva sostenuto l’irrilevanza della dichiarazione, poiché la circolare ministeriale non prevedeva l’insussistenza di procedimenti pendenti quale requisito per il finanziamento. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, è ferma nel ritenere che, in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto. Sul punto, la sentenza afferma che “l’irrilevanza che connota il falso innocuo concerne non eventuali ricadute pratiche negative – in ipotesi scongiurate per effetto di altre evenienze – ma il senso dell’atto in sé, considerato nella sua funzione attestativa”. Secondo gli Ermellini, pertanto, la dichiarazione rilasciata dal ricorrente, poiché era destinata, ai sensi del richiamato d.p.r. n. 445/2000, ad attestare la sussistenza di determinati requisiti, è considerata come fatta ad un pubblico ufficiale (art. 76, comma 3, d.p.r. n. 445/2000). Ne discende, allora, che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la capacità decettiva della dichiarazione, ossia la sua idoneità a ledere la pubblica fede, trattandosi di un atto destinato a provare la verità di un fatto a norma dell’art. 46 d.p.r. n. 445/2000, collegandosi proprio tale efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero.

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