a cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I Penale, sentenza n. 33032 del 10.06.2026 depositata il 08.09.2026

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33032 depositata l’8 settembre 2026, è intervenuta sul tema dell’effettività della tutela restitutoria in materia di sequestro preventivo revocato, affermando che, una volta riconosciuto con provvedimento giudiziale il diritto degli aventi diritto allo svincolo dei frutti civili maturati sui beni durante il periodo di vincolo, il giudice dell’esecuzione non può arrestarsi dinanzi alla mancanza di liquidità sul conto di gestione, ma deve individuare le modalità concrete per dare attuazione al titolo restitutorio.

La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguarda un’ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Brindisi aveva disposto, il 13 ottobre 2025, la restituzione agli aventi diritto dei frutti civili maturati da determinati beni nel corso del periodo in cui questi erano stati sottoposti a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 240-bis c.p., successivamente revocato. A fronte della successiva istanza volta ad ottenere lo svincolo effettivo della somma dovuta – pari ad euro 31.436,27 – il medesimo GIP aveva rigettato la domanda con ordinanza del 19 febbraio 2026, adducendo, da un lato, che sul conto di gestione della procedura non vi fossero liquidità sufficienti e, dall’altro, che i frutti civili maturati su beni immobili sequestrati non potessero essere ricondotti alla nozione di spese di giustizia di cui al d.p.r. n. 115/2002. Il giudice aveva altresì richiamato l’art. 42 d.lgs. n. 159/2011, ritenendone però non praticabile il meccanismo invocato dagli istanti. I ricorrenti proponevano impugnazione lamentando travisamento del petitum, vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 42 d.lgs. n. 159/2011. In particolare, evidenziavano di non aver chiesto di qualificare come spese di giustizia il proprio credito ai frutti civili, ma di aver sollecitato il giudice ad individuare il corretto meccanismo attuativo del diritto già riconosciuto con il precedente provvedimento. Deducevano, inoltre, la lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, posto che il diritto alla restituzione dei frutti era già stato definitivamente accertato con l’ordinanza del 13 ottobre 2025.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso osservando in maniera netta che, con l’ordinanza del 13 ottobre 2025, il giudice dell’esecuzione aveva già riconosciuto in via definitiva il diritto degli istanti allo svincolo dei frutti civili prodotti dai beni durante il sequestro. A partire da quel titolo, il successivo intervento del giudice non poteva che essere orientato all’individuazione delle modalità attuative. Come hanno chiarito gli Ermellini, “il giudice dell’esecuzione, quindi, a fronte di successiva istanza degli odierni ricorrenti, tendente ad ottenere l’attuazione del precedente provvedimento di riconoscimento del diritto allo svincolo, avrebbe dovuto individuare le modalità mediante le quali tale attuazione poteva essere concretamente realizzata”. Invece, l’ordinanza impugnata aveva rigettato l’istanza adducendo ragioni che la Cassazione giudica prive di pertinenza e di adeguatezza giuridica rispetto alla domanda proposta. Il primo argomento del giudice di merito, ossia la mancanza di liquidità sul conto di gestione, è stato smontato con precisione. La Suprema Corte ha osservato, infatti, che il giudice dell’esecuzione, nell’indicare come giustificazione del rigetto la circostanza che “sul conto di gestione non sono presenti liquidità idonee a soddisfare il diritto degli istanti alla restituzione dei frutti maturati per i singoli beni specifici nel periodo di riferimento riconosciuto dall’ordinanza del 13-10-2025”, aveva fatto riferimento ad una situazione “inidonea a determinare una ipotetica estinzione del diritto di restituzione degli istanti o una paralisi dell’esercizio di esso” ed aveva contestualmente “omesso di svolgere una adeguata analisi volta a verificare se sussistessero modalità di attuazione del diritto restitutorio compatibili con la situazione contabile oggettiva”. Il secondo argomento, ossia la non riconducibilità dei frutti civili alla nozione di spese di giustizia, è stato parimenti respinto dalla Corte di Cassazione la quale ha chiarito che quelle indicate dal giudice di merito erano “giustificazioni non pertinenti rispetto alla domanda restitutoria e non idonee a sorreggerne giuridicamente il rigetto” e ha rilevato la contraddizione interna nell’argomentare del GIP: quest’ultimo, pur riconoscendo l’imputazione allo Stato dei compensi dell’amministratore giudiziario in caso di revoca del vincolo, aveva comunque negato qualsiasi via di attuazione al credito restitutorio degli istanti. Proprio la norma richiamata a sostegno del rigetto depone, invece, in senso opposto: la Corte ha sottolineato, invero, che “proprio l’art. 42, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, riguardante il pagamento dei compensi spettanti all’amministratore giudiziario di beni sequestrati o confiscati, stabilisce che detti compensi sono posti a carico dello Stato se il sequestro o la confisca sono revocati”.

Per le ragioni esposte, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Brindisi affinché proceda ad un nuovo giudizio attenendosi al principio secondo cui, in presenza di un precedente provvedimento che abbia riconosciuto il diritto allo svincolo dei frutti civili maturati su beni sequestrati e poi restituiti, il giudice dell’esecuzione è tenuto ad individuare le concrete modalità di attuazione di tale diritto, senza poterne escludere l’operatività per la sola assenza di liquidità sul conto di gestione o per qualificazioni giuridiche non pertinenti rispetto al petitum.

REVOCA DEL SEQUESTRO PREVENTIVO ED INCAPIENZA DEL CONTO GESTIONE